Dispositivi medici e panetteria: cambia l’aliquota IVA

Tra i primi interventi che il Senato ha fatto sul testo della Legge di Bilancio 2019 ci sono due emendamenti che riguardano l’aliquota di riferimento dell’Iva. Il primo di questi interventi, in particolare, assoggetta all’aliquota IVA del 10%, anche i dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata.

Il secondo intervento in materia Iva invece specifica, nel comma 4, che tra i prodotti della panetteria ordinaria, ai fini IVA, devono intendersi compresi, oltre ai cracker ed alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari (legge 4 luglio 1967, n. 580), con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla stessa legge, ovvero:

  • destrosio e saccarosio,
  • i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge,
  • i cereali interi o in granella e
  • i semi, i semi oleosi, le erbe aromatiche e le spezie di uso comune.

Non è possibile procedere a rimborsi per l’Iva già applicata in misura diversa, né emettere Note di variazione Iva.