Emanato il decreto correttivo del DURC

Il Ministero del lavoro, con Decreto ministeriale 23 febbraio 2016, pubblicato nella G.U. 19 ottobre 2016, n. 245  introduce importanti modifiche al decreto 30 gennaio 2015 relativo a «Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva» (DURC). In particolare, con il nuovo documento si stabiliscono  modifiche ai seguenti articoli 

  • all’art. 2, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per l’attivita’ edilizia,», sono aggiunte le seguenti: «nonché, ai soli fini DURC, per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative,»;
  • all'art. 5 vengono sostituiti i commi  2 e 3 ispettivamente con i seguenti: 

a)  in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio, l’impresa si considera regolare con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio;
b) in caso di amministrazione straordinaria, l’impresa si considera regolare con riferimento ai debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data del decreto di apertura della medesima procedura 

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