Estromissione beni strumentali: nessuna plusvalenza in regime forfetario

Se un forfettario estromette un bene, deve dichiarare qualche plusvalenza? La risposta, negativa, è stata data dall'Agenzia delle Entrate nell'importante interpello 391 del 7 ottobre 2019 in quanto secondo l'amministrazione le plusvalenze e le minusvalenze realizzate effettuate in corso di regime non hanno alcun rilievo fiscale.

Il caso riguarda un imprenditore individuale che ha acquistato, nel 1984, un immobile strumentale per natura (categoria catastale A/10) ammortizzato interamente con relativo costo fiscalmente pari a zero. Il soggetto l'ha escluso dal patrimonio della propria impresa emettendo in data 30 maggio 2019, la relativa autofattura. Dato che rientra nel regime forfettario ha chiesto all'Agenzia delle Entrate se la plusvalenza emergente dall'intervenuta estromissione dell'immobile abbia rilevanza reddituale

Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nella Legge di bilancio 2019 non sono state oggetto di modifica gli effetti dell'adozione del predetto regime sulle plusvalenze o minusvalenza realizzate dai contribuenti cd. forfetari.

Con specifico riferimento alle plusvalenze e minusvalenze relative ai beni strumentali acquistati anche prima dell'ingresso nel regime forfetario, la circolare n. 10/E del 2016 ha chiarito che le plusvalenze e le minusvalenze realizzate in corso di regime non abbiano alcun rilievo fiscale, anche se riferite a beni acquistati negli anni che hanno preceduto l'adozione del regime forfetario".

Inoltre, come era già stato chiarito con la circolare n. 39/E del 15 aprile 2008 – seppur in relazione ai soggetti che si sono avvalsi del regime dei minimi- i contribuenti che applicano il regime cd. forfetario annoteranno l'estromissione nei registri tenuti fino al periodo d'imposta antecedente all'ingresso nel cd. regime forfetario che recano iscrizione dei beni immobili interessati, in quanto esonerati dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili nonché dal registro degli acquisti Iva .

Non sarà necessario, altresì, rappresentare nel quadro RQ della dichiarazione dei redditi 2020 per il periodo d'imposta 2019.

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