Fattura elettronica e controlli sui file: le Entrate chiariscono

Chiarimenti sulla trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio e sui controlli formali tra le previsioni contenute nel Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 dedicato proprio alla fatturazione elettronica. In particolare, la fattura elettronica deve essere trasmessa al SdI dal soggetto obbligato ad emetterla cioè il cedente/prestatore oppure da un intermediario abilitato che la trasmette per conto del soggetto obbligato. Per la trasmissione devono essere soddisfatti i requisiti indispensabili alla identificazione del soggetto trasmittente.

La trasmissione della fattura elettronica al SdI è effettuata con le seguenti modalità:

  • posta elettronica certificata “PEC”;
  • servizi informatici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, quali la procedura web e l’app;
  • sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service”;
  • sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.

Nelle ultime due opzioni, è necessario un preventivo processo di “accreditamento” al SdI per consentire di impostare le regole tecniche di colloquio tra l’infrastruttura informatica del soggetto trasmittente e il SdI: al termine di tale procedura il SdI, su richiesta, associa al canale telematico attivato almeno un codice numerico di 7 cifre (cd “codice destinatario”).

Per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti dal SdI, è fornito riscontro con le modalità descritte nell’allegato A del presente provvedimento. Infatti il SdI, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso. In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata entro 5 giorni una “ricevuta di scarto” del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI. Nel caso in cui il file della fattura sia firmato elettronicamente, il SdI effettua un controllo sulla validità del certificato di firma. In caso di esito negativo del controllo, il file viene scartato e viene inviata la ricevuta di cui sopra. 

Attenzione: la fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse.