Fatturazione elettronica 2018: chiarimenti sugli appalti

E' necessaria la fattura elettronica in caso di sub appalto? E per le operazioni di appalto nei consorzi? E in caso di soggetti passivi d’imposta che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di appaltatori di una pubblica amministrazione non in diretta dipendenza dal contratto di appalto di questi ultimi?

Continuano i chiarimenti sulla fattura elettronica da parte dell'Agenzia delle Entrate con la Circolare 13/E del 2 luglio 2018. Il documento di prassi ha ricordato che l'articolo 105, comma 2, del DL 50/2016 (c.d. “Codice appalti pubblici e contratti di concessione”) stabilisce che «il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. L’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto».

Dunque, nell’ambito degli appalti sarà obbligo di emettere fattura elettronica via SdI solo

  • in capo a coloro che operano nei confronti della stazione appaltante pubblica
  • ovvero a chi, nell’esecuzione del contratto di appalto, è titolare di contratti di subappalto propriamente detto (ossia esegue direttamente una parte dello stesso)
  • o riveste la qualifica di subcontraente (vale a dire colui che per vincolo contrattuale esegue un’attività nei confronti dell’appaltatore e in quanto tale viene comunicato alla stazione appaltante con obbligo di CIG e/o CUP).

Ad esempio, come chiarito nel documento di prassi, sono esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione tutti coloro che cedono beni ad un cliente senza essere direttamente coinvolti nell’appalto principale con comunicazioni verso la stazione appaltante come chi fornisce beni all’appaltatore senza sapere quale utilizzo egli ne farà, utilizzandone magari alcuni per l’appalto pubblico, altri in una fornitura privata.

Sempre in merito agli appalti nei consorzi è stato precisato che l’obbligo di fatturazione elettronica in capo al consorzio (legato alla qualificazione soggettiva del committente PA) non si estende ai rapporti consorzio-consorziate. È peraltro da escludersi che l’obbligo di fatturazione elettronica sorga nei rapporti interni laddove il consorzio non sia il diretto referente della PA, ma si inserisca nella filiera dei subappalti.