Sanzioni per chi ha ricevuto aiuti dallo Stato e delocalizza l’attività

Il Decreto Dignità diventato Legge 96 del 9 agosto2018 dopo la conversione del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87,  al capo II  si occupa delle misure per contrastare la delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali. Gli articoli interessati sono il 5-6.
Per delocalizzazione si intende il trasferimento di attivita' economica specificamente incentivata o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa che sia con essa in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

L’art. 5 riguarda la delocalizzazione delle imprese sia in paesi extra UE che fuori dal sito incentivato, quindi in ambito nazionale o entro lo Spazio Economico Europeo.
Le sanzioni previste sono diverse in relazione alla fattispecie:
– Per chi ha ricevuto aiuti e delocalizza in Paesi extra Ue, entro cinque anni dalla conclusione dell’iniziativa agevolata viene prevista una sanzione amministrativa da due a quattro volte l’importo fruito;
– Per chi invece delocalizza l’attività nell’ambito UE o anche in Italia ma fuori dal sito incentivato, sempre entro cinque anni dalla conclusione dell’iniziativa agevolata viene previsto la restituzione del beneficio con la maggiorazione del tasso di interesse di cinque punti.
La misura di queste nuove sanzioni è applicabile per gli investimenti avviati dal 14 luglio, per quelli precedenti si applica la disciplina vigente precedentemente.
In sede di conversione del decreto è stato aggiunto l’art. 5-bis che stabilisce che le somme disponibili derivanti dalle sanzioni applicate sono destinate al finanziamento di contratti di sviluppo ai fini della riconversione del sito produttivo in disuso a causa della delocalizzazione dell'attività economica, eventualmente anche sostenendo l'acquisizione da parte degli ex dipendenti.

Il successivo art. 6 si occupa della perdita dei benefici se non si mantengono i limiti occupazionali.
L’azienda che ha ricevuto gli aiuti deve mantenere il livello occupazionale nell’unità produttiva agevolata, almeno per cinque anni .
Piu’ precisamente  le imprese italiane ed estere che beneficiano di misure di aiuto di Stato operanti nel territorio nazionale che prevedono la valutazione dell’impatto occupazionale qualora, al di fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, riducano i livelli occupazionali degli addetti all’unità produttiva o all’attività interessata dal beneficio nei cinque anni successivi alla data di completamento dell’investimento decadono dal beneficio in presenza di una riduzione del personale del 50%. La decadenza dal beneficio è disposta invece in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale quando questo scende del 10%.
Le disposizioni dell’articolo in questione sono dirette a preservare il mantenimento dei livelli occupazionali presso le imprese che abbiano beneficiato di aiuti di Stato e si applicano ai  finanziamenti concessi a partire dalla data di entrata in vigore del decreto.