Fatturazione elettronica: esonero per forfettari fino a 65.000 e ASD

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 293 del 18 dicembre 2018, il testo della Legge di conversione del decreto fiscale 119/2018 collegato alla Stabilità 2019. In particolare, in sede di conversione sono state introdotte due modifiche all'articolo 10 del DL in merito alle semplificazioni per la fattura elettronica.

La prima modifica propone di includere fra coloro che sono esonerati dalle disposizioni,che impongono per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi l'emissione esclusiva di fatture elettroniche, anche i soggetti che applicano il regime forfettario (opzionale) di cui agli articoli 1 e 2 della legge 398/1991 e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.

Attenzione però, poiché il citato regime forfettario opzionale si applica ad associazioni sportive dilettantistiche che conseguono proventi derivanti da attività commerciali non superiori alla soglia di 400.000 euro che sono, tra l'altro esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili, viene introdotta una specifica norma per coloro che hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali un importo superiore a 65.000 euro, prevedendo che gli stessi debbano assicurare che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta.

Infine, il comma 01-bis dispone in ordine agli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità dai soggetti che applicano il regime forfettario opzionale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, che gli stessi nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, siano adempiuti dai cessionari.