Forfettari 2018: l’Agenzia non limita il passaggio dal regime semplificato

Pubblicato dall’Agenzia delle Entrate, venerdì 14 Settembre, un interpello dall’interpretazione al quanto innovativa in termini di accesso al regime forfettario. Nell’interpello n° 64 infatti l’Amministrazione finanziaria ha:

  • eliminato qualsiasi dubbio sui riflessi della scelta (in termini di passaggio al regime forfettario) tra le diverse modalità di tenuta dei registri iva e dei registri relativi agli incassi e ai pagamenti dei contribuenti che adottano la contabilità semplificata per cassa,
  • attribuito un nuovo peso al comportamento concludente del contribuente che sceglie di rimanere in regime di contabilità semplificata anziché, avendone i requisiti, passare al regime forfettario.

In merito al primo punto l’orientamento maggioritario e condiviso inquadrava le tre possibilità offerte dall’art 18 del Dpr 600/1973 come mere modalità con le quali è possibile adempiere al regime semplificato per cassa e per questo motivo, dalle scelte operate, non poteva dedursi l’esercizio di una vera e propria opzione. Da tale ragionamento ne deriva che un contribuente già in contabilità semplificata, che nel 2017 avesse scelto di adottare il regime semplificato ex art.18 comma 5, non doveva considerarsi vincolato per un triennio (2017-2019) e rimanere nel regime semplificato, se aveva i requisiti per transitare nel più favorevole regime forfettario, in ragione di questa scelta.

Per quanto riguarda invece il secondo punto, fino ad ora, il permanere nel regime di contabilità semplificata, pur avendo i requisiti per transitare naturalmente nel regime forfettario, era stato considerato come esercizio dell’opzione, vincolante per un triennio, attraverso il comportamento concludente. A partire dall’anno in cui sussistevano i requisiti per accedere al regime forfettario ma non vi si transitava, decorrevano i tre anni di permanenza obbligatoria nel regime scelto. Questo rappresentava l’orientamento maggioritario che tuttavia è stato smentito dalla risoluzione 64.

La contribuente che ha promosso l’interpello, in particolare, aveva scelto nel 2015 di avvalersi del regime contabile semplificato di cui all’articolo 18 del d.P.R. n. 600 del 1973 e, conseguentemente, di determinare il reddito secondo i criteri di cui all’articolo 66 del TUIR – in luogo del regime forfettario di cui alla legge n. 190 del 2014. L’Agenzia ha espressamente detto che il comportamento della contribuente
“non vincola l’istante alla permanenza triennale nel regime scelto, trattandosi comunque di un regime “naturale” proprio dei contribuenti minori”. L’amministrazione finanziaria ribadisce ulteriormente che “l’istante – in presenza dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento – ha facoltà di transitare dal regime semplificato al regime forfettario senza dover scontare alcun vincolo triennale di permanenza”.

Probabilmente, la circostanza che anche il regime di contabilità semplificata sia stato definito come regime naturale per le imprese minori fa si che quanto affermato dall’ Agenzia nella circolare 11/E 2017, ovvero che “l’opzione per un regime di determinazione dell’imposta vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio” non sia valido per il passaggio dal “regime semplificato” al regime forfettario.