Fotovoltaico senza rendita catastale

In una delle risposte fornite alla stampa specializzata dall’Agenzia delle Entrate nel corso di un incontro del 21 aprile scorso, è stato precisato che gli impianti fotovoltaici, sia quelli a terra, che quelli integrati con i tetti, perdono la rendita catastale, grazie alla disposizione entrata in vigore con la legge di Stabilità del 2016 (art. 1, comma 21, Legge n. 208/2015). Secondo tale disposizione, nella determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E devono essere esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.

Per gli impianti dichiarati autonomamente, la nuova rendita catastale deve essere determinata considerando il suolo, se si tratta di impianti a terra oppure l’elemento strutturale (solaio, copertura lastrico solare), qualora l’impianto sia realizzato sulle costruzioni. Tale fattispecie si verifica quando l’impianto fotovoltaico è stato realizzato sopra il tetto di un fabbricato di proprietà altrui. Quindi, per il soggetto che ha realizzato l’impianto in forza di un diritto di superficie, la rendita catastale di sua competenza sarà solo quella relativa al lastrico solare e su questo pagherà l’imposta municipale.

Per gli impianti fotovoltaici costruiti a terra dagli agricoltori alle fine risulterà che la superficie di terreno agricolo adibita a sede dell’impianto non sarà accatastata come terreno agricolo ma come “opificio” ancorché esente da Imu, in quanto dovrebbe mantenere la categoria D10.

Per quanto riguarda, invece, gli impianti fotovoltaici realizzati sopra il tetto del fabbricato a cura del proprietario stesso dell’immobile, per i quali la variazione catastale era stata richiesta dalla Agenzia del Territorio nel caso in cui il valore dell’immobile avesse avuto un incremento del 15%, le risposte del Catasto precisano che deve essere richiesta la variazione della rendita sostanzialmente per riportarla al valore che aveva prima della realizzazione dell’impianto fotovoltaico.

I proprietari degli impianti hanno la possibilità di presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita per gli immobili censiti nella categoria D1; la variazione catastale non dovrebbe essere preclusa nemmeno per i fabbricati indicati nella categoria D10 e cioè i fabbricati rurali.