Fusione per incorporazione: i chiarimenti dell’Agenzia

Con la corposa Risoluzione 13/2018, di risposta ad un interpello, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina fiscale della fusione per incorporazione di una società consolidante con una società non inclusa nel consolidato. Per prima cosa il documento di prassi ricorda che con specifico riferimento all’interruzione della tassazione di gruppo, l’art. 124 del TUIR disciplina gli effetti che si verificano “se il requisito del controllo, così come definito dall’articolo 117, cessa per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio”.

Dal 1° gennaio 2016, “Nel caso di fusione della società o ente controllante con società o enti non appartenenti al consolidato, il consolidato può continuare ove la società controllante sia in grado di dimostrare, anche dopo l’effettuazione di tali operazioni, la permanenza di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 117 e seguenti ai fini dell’accesso al regime. Ai fini della continuazione del consolidato, la società o ente controllante può interpellare l’amministrazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b) della legge 27 luglio 2000, n. 212 recante lo Statuto dei diritti del contribuente”.
Pertanto la proposizione dell’interpello per la continuazione del consolidato è diventata facoltativa ma se la società decide di non avvalersene, è tenuta a darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

L'operazione di fusione oggetto di chiarimenti è riconducibile ad una fusione per incorporazione di una società consolidante con società non inclusa nel consolidato, pertanto la continuazione della tassazione di gruppo è consentita laddove sia dimostrato che dopo l’effettuazione dell’operazione di fusione permangano i requisiti di controllo di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR, ai fini dell’accesso al regime in parola. Sulla base di quanto asserito dall’Istante, tutti i requisiti previsti dagli articoli 117 e 120 del TUIR risulterebbero rispettati e la società risultante dalla fusione dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate la conferma della tassazione di gruppo da parte delle società coinvolte nella rappresentata operazione mediante la presentazione in via telematica del modello “Comunicazioni per i regimi tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l’opzione Irap”. Ciò detto, l’Istante chiede che all’operazione prospettata non venga applicata in via analogica la disciplina prevista dall’articolo 13, commi 5 e 6, del D.M. 9 giugno 2004 che riguarda l’ipotesi in cui un soggetto controllante non riveste più il ruolo di consolidante poiché opta per un altro consolidato in qualità di soggetto consolidato. Nel caso di specie, ALFA non riveste più il ruolo di consolidante in quanto viene incorporata da BETA, che assumerà la veste di consolidante. Si ritiene che gli elementi probatori forniti dall’istante siano idonei a comprovare la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 117 e seguenti del TUIR, ai fini del subentro della società risultante dalla fusione nel consolidato di ALFA, senza che si verifichino gli effetti di cui all’articolo 13, comma 5 e 6 del D.M. 9 giugno 2004.

Per quanto riguarda il caso di specie:

  • il risultato fiscale (perdita di Euro 1.477.596) registrato dalla stessa nel periodo 1.1.2017 – data giuridica della fusione – concorre alla formazione del reddito complessivo del consolidato 2017
  • le perdite fiscali (circa 24 milioni di euro) generate dalla società incorporata ALFA nel medesimo periodo 1.1.2017 – data giuridica della fusione – devono comunque, confluire nel reddito complessivo globale del consolidato per il periodo d’imposta 2017
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