Holding neocostituita: tassazione di gruppo consentita

Chiarimenti sulla tassazione di gruppo con la Risoluzione 40/E del 17 maggio 2018, contenente le risposte a due differenti interpelli. Nel documento di prassi, è stato analizzato il caso di Alfa Srl, Beta SpA, Gamma Srl e Delta Srl, società costituenti il “Gruppo”, che redigono il bilancio in conformità ai principi contabili nazionali e solo Delta Srl ha un esercizio non coincidente con l’anno solare che termina il 30 giugno di ogni anno. Le quote del capitale sociale di Alfa Srl (“Holding”), di Beta SpA, di Gamma Srl e di Delta Srl sono interamente detenute da persone fisiche, appartenenti al medesimo nucleo familiare. L’istante fa presente che è stata decisa una riorganizzazione del Gruppo, con la costituzione, nel mese di giugno 2017, della società Alfa Srl destinata a svolgere il ruolo di capogruppo e alla quale verrà conferito dagli attuali soci, entro il 31 dicembre 2017, l’intero capitale sociale di Beta SpA, Gamma Srl. e Delta Srl. L'istante con due interpelli differenti ha chiesto:

  • se è possibile per la holding neocostituita optare per la tassazione di gruppo comprendendo tutte le società (fra cui Delta che ha un esercizio sociale non coincidente)
  • se si realizza un indebito vantaggio fiscale che crei abuso.

Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che ai sensi dell’articolo 117, comma 1, del TUIR l’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo esige, a pena di inammissibilità, che il soggetto controllante possegga nelle società che intende consolidare una partecipazione che sia espressiva di un rapporto di “controllo rilevante”. L’articolo 120, comma 2, del TUIR, prevede, che il requisito del controllo rilevante deve sussistere ininterrottamente sin dal periodo d’imposta per il quale la controllante e la controllata optano per il consolidato.  

Un’eccezione a tale regola è prevista dall’articolo 2 del Dm 9 giugno 2004, che consente alle società neocostituite di optare, a partire dall’esercizio di costituzione, in qualità di consolidate, per il regime della tassazione di gruppo. Ciò, naturalmente, a condizione che

  • la loro costituzione intervenga entro il termine utile per esercitare l’opzione [ossia, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione]
  • risultino rispettate le altre condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

La circolare delle Entrate n. 40/E del 26 settembre 2016 ha chiarito che il legislatore reputa sufficiente la sussistenza del requisito del controllo rilevante a partire dall’inizio del loro esercizio, senza guardare invece all’inizio dell’esercizio della controllante.

Nella fattispecie in esame la Holding potrà immediatamente consolidare i soli risultati fiscali prodotti dalla controllata durante un periodo d’imposta (1° luglio 2017 – 31 dicembre 2017) “interamente controllato” dalla stessa e che si chiuderà nel rispetto del requisito dell’ “identità dell’esercizio sociale”, nella stessa data in cui è prevista la chiusura del periodo d’imposta della controllante. Pertanto la tassazione consolidata facente capo alla Holding includerà:

  • i redditi relativi al periodo d’imposta della Holding compreso tra la data di costituzione della Holding e il 31 dicembre 2017,
  • i redditi relativi al periodo d’imposta di Delta S.r.l. che va dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017.

La Holding dovrà comunicare l’opzione per il consolidato fiscale all’Agenzia delle Entrate mediante il Modello “Comunicazioni per i Regimi di Tonnage Tax, Consolidato, Trasparenza e per l’Opzione IRAP” (trattandosi di società nel primo anno di attività) entro il termine di presentazione del Modello Redditi SC. 

In merito al quesito antiabuso affinché un’operazione possa essere considerata abusiva l’Amministrazione Finanziaria deve identificare e provare il congiunto verificarsi di tre presupposti costitutivi:

  1. la realizzazione di un vantaggio fiscale “indebito”, costituito da “benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario”;
  2. l’assenza di “sostanza economica” dell’operazione o delle operazioni poste in essere consistenti in “fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali”;
  3. l’essenzialità del conseguimento di un “vantaggio fiscale”.

L’assenza di uno dei tre presupposti costitutivi dell’abuso determina un giudizio di assenza di abusività. Con riferimento alla riorganizzazione del Gruppo sopra descritta, ai fini del conseguente accesso da parte della Holding e delle sue controllate al regime della tassazione di gruppo, non si riscontra alcun indebito risparmio di imposta.

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