Indirizzo telematico: le Entrate attivano il servizio di registrazione massiva

Con un comunicato stampa l'Agenzia delle Entrate ha annunciato che dal 6 dicembre 2018 è disponibile il servizio di registrazione massiva con cui gli intermediari, appositamente delegati, potranno comunicare con un’unica operazione gli indirizzi telematici da abbinare alle singole partite Iva di tutti i clienti. La funzionalità di registrazione massiva, disponibile dal 6 dicembre 2018 sul portale Fatture e Corrispettivi, è stata sviluppata in collaborazione con il partner tecnologico Sogei per rendere il processo di recapito della fattura elettronica più semplice e automatico.

Con l'introduzione dal 1° gennaio 2019 dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica l'indirizzo telematico sarà fondamentale per il recapito dell'e-fattura in quanto rappresenta l'indirizzo a cui il Sistema di interscambio (il cd. postino virtuale) consegnerà la fattura elettronica. L'indirizzo telematico è costituito:

  • dall’indirizzo di posta elettronica certificata
  • o, in caso di canale web service o Sftp, dal “codice destinatario” presso cui il cessionario/committente desidera ricevere le e-fattura.

Si ricorda nel merito che il SdI è una sorta di “postino” che svolge i seguenti compiti:

  • controlla che la partita Iva del fornitore (c.d. cedente/prestatore) e la partita Iva ovvero il Codice Fiscale del cliente (c.d. cessionario/committente) siano esistenti;
  • verifica se la fattura contienga almeno i dati obbligatori ai fini fiscali (art. 21 o 21-bis del DpR 633/72) nonché l’indirizzo telematico al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura

In caso di esito positivo dei controlli precedenti, il Sistema di Interscambio consegna in modo sicuro la fattura al destinatario comunicando, con una “ricevuta di recapito”, a chi ha trasmesso la fattura la data e l’ora di consegna del documento. In definitiva, quindi, i dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica sono gli stessi che si riportavano nelle fatture cartacee oltre all’indirizzo telematico dove il cliente vuole che venga consegnata la fattura. 

Attenzione va prestata anche al fatto che nel caso in cui il cliente non comunichi alcun indirizzo telematico, sarà sufficiente compilare nel formato XML della fattura elettronica solo il campo “Codice Destinatario” con il valore “0000000” ma il fornitore dovrà rilasciare al suo cliente una copia su carta (o inviarla per email) della fattura inviata al SdI comunicandogli anche che potrà consultare e scaricare l’originale della fattura elettronica nella sua area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.