Interpello disapplicativo:valido se presentato entro il giorno prima del termine

La recente pronuncia della Corte di Cassazione (cfr. Ordinanza n. 1317 del 22 gennaio 2020) contiene un importante principio di diritto ai fini della presentazione dell’interpello disapplicativo all’Agenzia delle Entrate.

Il giudice di legittimità afferma infatti che l’istanza di interpello proposta il giorno prima della data di scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi è da considerarsi preventiva e come tale ammissibile.

Come noto, l’interpello disapplicativo di cui all’ art. 11 comma 2 della L. 212/2000, consente al contribuente di chiedere all' amministrazione finanziaria la disapplicazione di specifiche disposizioni tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive dello stesso.

Il contribuente è tenuto a dare prova che tali fenomeni non possono verificarsi relativamente alla propria fattispecie concreta.

Si tratta dell’unica tipologia di interpello obbligatoria.

Per quanto riguarda il termine per presentare l’interpello, la Corte ha specificato che:

  • non è riscontrabile una norma che fissa un termine specifico il cui mancato rispetto determini l’inammissibilità dell’istanza;
  • il requisito della preventività viene trattato dell’Agenzia delle Entrate che stabilisce l’inammissibilità dell’interpello presentato oltre il termine di 90 giorni prima della scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi (cfr. Circolare n.32/2010);

La Corte ha tuttavia affermato che:

  • la Circolare dell’Agenzie delle Entrate sopra citata rappresenta un documento di prassi e come tale non può stabilire sanzioni procedimentali non previste dalla legge;
  • in aggiunta, il termine di 90 giorni è previsto dalla legge solo con riferimento alla risposta che l'Agenzia delle Entrate è tenuta a fornire e non alla presentazione dell'istanza da parte del contribuente;
  • il chiarimento dell'Agenzia contenuto nella Circolare pertanto non si applica nel caso di specie, al contrario, l’interpello può dirsi preventivo quando è presentato prima che il contribuente ponga in essere il comportamento oggetto dell’istanza. Pertanto se il comportamento viene attuato mediante la dichiarazione, l’interpello è preventivo qualora venga presentato prima della scadenza della stessa;
  • in definitiva l’interpello non è tardivo e quindi è ammissibile anche ove il contribuente non riceva risposta entro la scadenza della presentazione della dichiarazione. Resta inteso che il contribuente debba comunque adempire ai propri obblighi nell’attesa di ricevere il chiarimento dall’Agenzia.

Sulla base dei principi espressi dalla Corte di Cassazione, l’istanza di interpello presentata dalla società il giorno prima della scadenza della dichiarazione dei redditi (e dunque a prescindere dai 90 giorni prospettati nella Circolare dell’Agenzia e considerati congruo termine per fornire una risposta all'interpello da parte dell' Agenzia delle entrate), si considera preventiva e non tardiva e dunque pienamente ammissibile

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