IVA e MOSS: chiarimenti dalle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 22/E del 25 maggio scorso, ha fornito alcuni chiarimenti sulle regole in vigore dal 1° gennaio 2015 sulla territorialità Iva dei servizi “TTE” (servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici) recepite con il D.Lgs. n. 42/2015 e ha illustrato le novità del Moss (Mini One Stop Shop), il Mini sportello unico che semplifica gli adempimenti degli operatori, consentendo loro di dichiarare e versare in un solo Paese l’Iva dovuta sui servizi prestati a consumatori finali, senza doversi quindi identificare in tutti gli Stati membri.

Le modifiche alle norme UE in materia di territorialità dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici comportano, per i fornitori, la necessità di identificarsi, dal 1° gennaio 2015, in ciascuno Stato membro in cui effettuano le prestazioni in questione verso committenti non soggetti passivi Iva. Optando per il regime facoltativo “Moss”, invece, per versare l’Iva dovuta basta identificarsi in un unico Stato membro tramite una procedura web. Seguono la strada telematica anche le dichiarazioni trimestrali, i versamenti, le comunicazioni inviate all’operatore e le informazioni tra lo Stato membro d’identificazione e i vari Stati di consumo. Gli operatori sono, inoltre, esonerati dall’obbligo di tenere i registri e di presentare la dichiarazione annuale Iva.