Iva ordinaria al 22% per gli alimenti per cani e gatti

Con un’istanza di interpello un contribuente ha chiesto se fosse corretta la sua interpretazione circa l’applicazione dell’aliquota IVA da applicare a due prodotti, che ha dichiarato di commercializzare nell’ambito della propria attività di fabbricazione di prodotti parafarmaceutici, per la salute e il benessere degli animali d'affezione. I prodotti in oggetto integrano l'alimentazione per garantire una dieta completa all’animale e sono classificati dalla normativa europea come “mangimi (o alimenti) dietetici complementari per cani e gatti”. L’istante ha paragonato i propri prodotti con quelli di società terze, cui viene applicata l’aliquota agevolata del 10 per cento e chiesto di conseguenza se tale agevolazione fosse estendibile anche ai propri prodotti, attualmente venduti applicando l’aliquota ordinaria del 22 per cento.

L’ Agenzia delle Entrate, in data 7 agosto 2018 ha risposto all’interpello dichiarando non condivisibile l’interpretazione del contribuente. In particolare ha chiarito che il trattamento IVA da riservare a un qualsiasi bene, ivi compresi i prodotti in questione, è strettamente collegato alla classificazione doganale degli stessi in uno dei Capitoli della TARIC (tariffa doganale d’uso integrativa). L’ Amministrazione finanziaria ha dovuto chiedere quindi il parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sul tema.

Dopo le analisi di laboratorio l’Agenzia delle Dogane ha definito i prodotti analizzati come “Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali” ed in particolare alla sottovoce 230910 quali “Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto”.  Inoltre è stata colta l’opportunità di chiarire che anche prodotti analoghi a quelli in esame come le preparazioni per l’alimentazione degli animali consistenti in un miscuglio di più elementi nutritivi, destinati a completare gli alimenti prodotti nella fattoria con l’apporto di alcune sostanze organiche e inorganiche (alimenti complementari)”, devono essere ricompresi nella stessa categoria.

Alla luce di quanto esposto dalle Dogane, l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato la non applicabilità dell’aliquota agevolata al 10% poiché, sulla base della descrizione contenuta nel punto n. 91 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, relativa alle “preparazioni del genere di quelle utilizzate nell’alimentazione degli animali”, i prodotti classificati nella suddetta sottovoce e consistenti in “alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto”, risultano espressamente esclusi dall’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10%.