L’Agenzia chiarisce quando annullare i biglietti a data libera per i parchi

Il quesito rivolto all'Agenzia delle Entrate riguardava il fatto che i titoli di accesso a data libera per l’ingresso ai parchi di divertimento vengano solitamente commercializzati dagli operatori del settore mediante la prestampa dei titoli e la consegna degli stessi a terzi (edicole, stabilimenti balneari, esercizi commerciali, pubblici esercizi, ecc.) incaricati della prevendita nell’arco dell’intera stagione di apertura del parco. Il problema riguarda l'annullamento di tale titoli in quanto applicando le istruzioni fornite dall’Agenzia delle entrate con risoluzione n. 276/E del 2 ottobre 2007 sono annullabili entro cinque giorni lavorativi dal primo evento teoricamente fruibile, cioè i titoli di accesso a data libera ai parchi di divertimento sarebbero annullabili entro cinque giorni dall’inizio della stagione di apertura del parco (anziché dalla fine della stessa).

L'Agenzia delle Entrate nel rispondere ha precisato che i titoli di accesso a data libera per l’ingresso ai parchi da divertimento (definiti anche titoli c.d. “open”), sono titoli che consentono allo spettatore di scegliere il giorno di accesso al parco nell’arco del periodo di apertura del parco stesso o, comunque, in un determinato arco temporale di fruibilità del titolo. Relativamente a tale formula di ingresso, con risoluzione n. 88/E del 12 giugno 2001, è stato chiarito che il pagamento del corrispettivo per una manifestazione di spettacolo non predeterminata richiede, ai fini fiscali, comunque l’emissione di un titolo di accesso, che per le sue peculiari caratteristiche deve essere assimilato, agli effetti della determinazione del momento impositivo e degli adempimenti e delle modalità di certificazione, ad un abbonamento a data libera.Da tale assimilazione discende che, per i titoli c.d. “open”, il momento impositivo si realizza all’atto del pagamento del corrispettivo e all’atto dell’ingresso al parco vi è l’obbligo di emissione di un successivo titolo di accesso.

In merito ai termini per l'anullamento di questi biglietti, il quinto giorno lavorativo successivo a quello dell’evento va individuato nel quinto giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno in cui è consentito l’accesso al parco mediante il titolo stesso. I

n relazione all’emissione dei titoli in questione, si ritiene necessaria, da parte dell’organizzatore (l’esercente il parco di divertimento), tanto la preventiva individuazione del titolo (con relativa indicazione della dicitura “OPEN” prestampata), quanto la precisazione del periodo di utilizzabilità del titolo da parte dello spettatore (andrà operata l’indicazione dell’ultimo giorno in cui è utilizzabile il titolo). In particolare, l’indicazione dell’ultimo giorno in cui è utilizzabile il titolo “open” non potrà eccedere i dodici mesi dalla data di emissione dello titolo stesso ola durata della stagione di apertura del parco. Si evidenzia, poi, che dovranno essere rispettate tutte le altre previsioni relative all’emissione dei titoli di accesso previste dal citato decreto 13 luglio 2000, dal citato Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2001 e dagli altri atti e provvedimenti vigenti, e cioè i titoli  dovranno essere valorizzati:

  • come abbonamenti;
  • con l’indicazione del codice punto vendita (se valorizzato dal titolare) e, nella prestampa, con la dicitura “emesso per la vendita da parte di…” (art. 3, comma 1, lett. l del Decreto Ministeriale 13 luglio 2000);
  • nel “tipo turno”, con il valore “L” (abbonamento a turno libero);
  • nel “numero eventi abilitati”, con il numero “1”;
  • nel campo “data limite di validità”, con la data dell’ultimo evento fruibile;
  • nel “codice abbonamento”, con la dicitura “OPEN”.

In merito alla rendicontazione di questi biglietti ai fini della determinazione del momento impositivo si segnala che, ove i riepiloghi di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2001 relativi ai proventi degli abbonamenti dovessero riportare come venduti i titoli c.d. “open” ma questi siano stati, invece, soltanto emessi per la consegna ad un terzo per la successiva distribuzione e, quindi, non vi sia stato ancora il pagamento del corrispettivo:

  • gli esercenti devono trasmettere i riepiloghi in questione
  •  la SIAE deve scartare da detti riepiloghi i corrispettivi indicati a fronte dei titoli c.d. “open” e comunicare mensilmente agli esercenti i parchi di divertimento il corretto volume d’affari acquisito relativo agli abbonamenti diversi da quelli c.d. “open”;
  • con analoga cadenza mensile, gli esercenti devono provvedere a comunicare a SIAE il riepilogo mensile dei soli titoli c.d. “open” per i quali risulta avvenuto il pagamento del corrispettivo. 

Si ricorda che :

  1. il titolo di accesso “open” annullato deve essere conservato integro in tutte le sue parti.
  2. che l’esercente il parco di divertimento sarà tenuto al versamento dell’IVA in relazione ai titoli di accesso “open” rimasti invenduti al termine della stagione per i quali non abbia tempestivamente provveduto all’annullamento nel termine, sopra indicato, del quinto giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno in cui è consentito l’accesso al parco mediante i titoli stessi.
  3. i chiarimenti sopra forniti non riguardano i titoli emessi in forma digitale i quali non possono essere annullati in ipotesi diverse da quelle di erronea emissione o di mancata effettuazione dell’evento.
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