Legge di stabilità 2017: regime di cassa per chi ha la contabilità semplificata

La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto per le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata, la determinazione del reddito secondo il criterio di cassa, al posto del criterio di competenza. 

I soggetti interessati sono le imprese individuali e le società di persone non obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria, che determinano il reddito in base all’articolo 66 del Tuir.

Si tratta, quindi, dei soggetti che hanno conseguito nell’anno precedente al primo in cui si applica il nuovo regime, un ammontare di ricavi non superiore a:

  • 400.000 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazione di servizi;
  • 700.000 euro, per le altre attività, a condizione che non sia esercitata l’opzione per la contabilità ordinaria.

La nuova disposizione prevede che ai fini della determinazione del reddito d'impresa assumono rilevanza i ricavi percepiti e le spese sostenute, derogando al criterio di competenza sia per i ricavi che per le spese. Restano ferme le regole di determinazione e imputazione temporale dei componenti positivi e negativi quali plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti.

Il regime di contabilità semplificata si estende di anno in anno qualora non vengano superati i limiti di 400.000/700.000 di cui al comma 1dell'art. 18 del DPR 600/73. Il contribuente ha facoltà di optare per la contabilità ordinaria: l'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino alla sua revoca, e in ogni caso, per il periodo stesso e i due successivi.

Il principio di cassa puo' essere  derogato tramite una speciale opzione, scegliendo un regime che presume che la registrazione delle fatture coincida con l'incasso o il pagamento.

In pratica il contribuente, previa opzione vincolante per almeno un triennio, ha la possibilità di tenere i registri Iva senza operare le annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette ad Iva. In tal caso si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso/pagamento.

In pratica le imprese minori hanno tre possibilità per tenere la contabilità di cassa:
1) istituire i  registri  IVA,  ove  obbligatori,  e in aggiunta appositi registri  degli incassi e dei pagamenti, dove annotare in ordine cronologico, rispettivamente, i ricavi incassati e i costi effettivamente sostenuti;
2)  utilizzare i  registri  Iva  anche  ai  fini  delle  imposte  sul reddito,  annotando  separatamente  le  operazioni  non  soggette  a registrazione  ai  fini Iva  ed  effettuando,  nel  contempo, le  annotazioni  necessarie  a  dare  rilevanza  ai mancati incassi e pagamenti nell’anno di registrazione del documento  contabile  ai fini Iva;
3) utilizzare i registri Iva anche ai fini delle imposte sul reddito, esprimendo una specifica opzione che consente loro di non  annotare su tali registri gli incassi e i pagamenti.  In  tal  caso  opera  una  presunzione  assoluta,  secondo  cui  il  ricavo  si intende incassato e il costo pagato alla data di registrazione del documento contabile ai fini Iva.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016.