Legge di stabilità 2018: l’innalzamento dell’età pensionabile

L’art. 1, commi da 146 a 153, della Legge di Bilancio 2018 riguardano le norme sull’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita; nello specifico intervengono i seguenti cambiamenti :
a) si modifica il meccanismo di adeguamento, prevedendo che a partire da quello operante nel 2021  :
–  si dovrà fare riferimento alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio di riferimento,  rispetto alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente;
–  gli adeguamenti  non possono essere superiori a 3 mesi (con recupero dell'eventuale misura eccedente in occasione dell'adeguamento o degli adeguamenti successivi);
– che eventuali variazioni negative devono essere recuperate in occasione degli adeguamenti successivi (mediante compensazione con gli incrementi che deriverebbero da tali adeguamenti);
b) si prevede l’esclusione dall'adeguamento all'incremento della speranza di vita (pari a 5 mesi a decorrere dal 2019) dei requisiti generali di accesso al pensionato di vecchiaia e al pensionamento anticipato per specifiche categorie di lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (A.G.O.), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata INPS, elencate di seguito:

  •   lavoratori dipendenti che svolgano da almeno 7 anni – nell'ambito dei 10 anni precedenti il pensionamento – le professioni di cui al relativo allegato B41 e che siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;
  •   lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (cosiddette “usuranti”), di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 67/2011, a condizione che le attività usuranti vengano svolte al momento dell'accesso al pensionamento, che siano state svolte per una certa durata nel corso della carriera lavorativa e che i lavoratori siano in possesso di un'anzianità contributiva pari a 30 anni;

c) si prevede che l’esclusione dell’adeguamento dei requisiti pensionistici all’incremento della speranza di vita non si applica:
– al requisito contributivo ridotto per la pensione anticipata, previsto dall'articolo 1, commi 199-205, della L. 232/2016, per i cd. lavoratori precoci;
– ai soggetti che godano, al momento del pensionamento, dell’APE sociale;

d) si stabilisce che per i dipendenti pubblici contrattualizzati e per il personale degli enti pubblici di ricerca  (commi 147 e 148 dell’art. 1 della legge di bilancio 2018)   la corresponsione dei trattamenti di fine servizio e delle indennità di servizio comunque denominate inizi a decorrere al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse, secondo la normativa vigente in materia;
e) si demanda ad un decreto interministeriale, da emanarsi entro il 31 gennaio 2018, la definizione delle modalità attuative delle nuove norme, con particolare riguardo alle ulteriori specificazioni delle professioni di cui al suddetto allegato B ed alle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale.