Licenziamento collettivo e comunicazione

La Cassazione civile sez. lavoro del 25 luglio 2013, n. 18094 ha ritenuto che in tema di procedura di mobilità e di licenziamento collettivo, per valutare compiutamente la presenza dei caratteri di certezza e trasparenza, cui deve rispondere la comunicazione prevista dall’art. 4 della L. 223/1991 – ai fini di garantire al singolo lavoratore la conoscibilità e la razionalità delle scelte operate dal datore di lavoro – bisogna tener conto anche dell’ambito applicativo dei criteri di scelta di riduzione del personale, e più precisamente delle modalità attraverso le quali deve attuarsi la riorganizzazione aziendale e la specifica area della struttura imprenditoriale interessata – sulla base degli accordi sindacali – da detta ristrutturazione nonché delle categorie dei dipendenti che – sempre a seguito di preventivi accordi tra le parti sociali – risultino destinatarie della messa in mobilità o della riduzione di personale.
 

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