Lipe primo trimestre 2018: ancora possibile l’invio

È scaduto il 31 maggio ’18 il termine per poter inviare la LiPe Iva relativa al primo trimestre 2018. Tuttavia, qualora l’esito ricevuto dal sistema telematico dell’Agenzia delle Entrate, fosse negativo, è possibile re-inviare il file entro cinque giorni dalla data di scadenza senza incorrere in sanzioni.

La possibilità di procedere ad un secondo invio, per porre rimedio agli errori segnalati nella ricevuta di scarto elaborata dal sistema telematico, è stata introdotta dalla circolare 195 emanata il 24 settembre 1999 dal Ministero delle Finanze. Nella circolare tuttavia veniva fatto precipuo riferimento all’invio delle dichiarazioni.

Nelle istruzioni fornite dall’ Agenzia delle Entrate in merito alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, riservata ai soggetti abilitati, nel paragrafo dedicato alle situazioni anomale, è specificato che: “Non si applicano sanzioni, qualora la situazione anomala venga sanata entro le scadenze previste. Nel caso in cui l’errore sia tale da comportare la trasmissione di una nuova dichiarazione oltre i termini, non si considera tardiva una dichiarazione trasmessa entro il quinto giorno lavorativo successivo alla data in cui è stata prodotta l’attestazione, con la quale si comunica all’utente l’avvenuto scarto della dichiarazione”.

Nelle istruzioni delle Comunicazione Liquidazioni Periodica viene fatto specifico riferimento esclusivamente alla circolare del Ministero delle Finanze 195/1999 in cui non è specificato se i cinque giorni da computare debbano essere lavorativi.

Tuttavia anche sul sito internet dell’assistenza fornita per Entratel dall’Agenzia delle Entrate sul tema “Rettifica di comunicazioni dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali” viene fatto esplicitamente riferimento alla risoluzione n. 5/E del 10/01/2003 e dichiarato espressamente che “Qualora il file inviato venga scartato dal servizio telematico, l'utente é tenuto a reiterare l'invio entro i cinque giorni lavorativi successivi all'avvenuto scarto”.

Si ritiene quindi, in base al combinato disposto tra la circolare 195/199 e la risoluzione 5/2003, che anche per le Liquidazioni Periodiche, il re- invio di una comunicazione tempestivamente inviata entro il termine di scadenza e successivamente scartata, possa essere effettuato entro cinque giorni lavorativi successivi; qualora, ad esempio, la ricevuta di scarto sia datata 31 maggio, sarà possibile effettuare il re- invio entro il 7 giugno senza incorrere in sanzioni.

Totalmente diverso è invece il caso in cui la Liquidazione Periodica contenga un errore non rilevabile attraverso lo scarto del file; in questo caso per poter correggere l’errore sarà possibile inviare nuovamente la comunicazione corretta oppure correggerla in sede di Dichiarazione Iva Annuale attraverso la compilazione del quadro VH.

Indipendentemente dalla strada scelta sarà comunque necessario versare le sanzioni e i rispettivi intessi facendo riferimento al tempo intercorso tra la scadenza dell’adempimento ed il momento in cui questo viene sanato.