Manovra correttiva 2017: novità per reclamo e mediazione

Il limite massimo delle controversie entro il quale è necessario utilizzare gli strumenti del reclamo e della mediazione è stata modificato dal decreto legge 50 del 24 aprile 2017  e confermato dalla legge di conversione.

Il legislatore con queste modifiche intende

  • ampliare l’ambito di applicazione della mediazione anche agli atti emessi dall’agente della riscossione
  • ampliare l’importo delle controversie entro il quale va utilizzato l’istituto della mediazione.

In particolare, per quanto riguarda il primo punto in base all’articolo 10 del DL 50/2017 è prevista l’estensione anche per gli agenti della riscossione che concludono accordi di mediazione la limitazione di responsabilità per danno erariale alle sole ipotesi di dolo con esclusione della colpa grave.
Per quanto riguarda il secondo punto invece, dagli attuali 20.000 euro, per gli atti impugnabili notificati dal 1° gennaio 2018 il limite massimo della controversia per il reclamo e la mediazione sia pari a 50.000 euro.
Quindi queste novità riguardano gli atti ricevuti dopo il 1° gennaio 2017 che:

  • domandano il pagamento per importi inferiori a 50.000 euro
  • negano il rimborso di tributi per importi inferiori a 50.000 euro
  • dinieghi alla restituzione di imposte entro i 90 giorni dalla presentazione dell’istanza di rimborso

In sede di conversione è stato previsto che sono esclusi dalla mediazione i tributi costituenti risorse proprie tradizionali di cui all'art. 2, par. 1 lett.a) della decisione 2014/335/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014. Trattasi delle entrate provenienti dalle risorse proprie tradizionali costituite da prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell’Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi  doganali sui prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.