Maternita’ estesa alle lavoratrici autonome di pesca marittima

L’Inps, con circolare n. 130 del 16 settembre 2013 ha fornito informazioni sull’estensione alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, disciplinate dalla legge 13 marzo 1958, n. 250, delle disposizioni in materia di indennità di maternità e di congedo parentale, di cui agli artt. 66 e seguenti del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 come modificato dall’art. 1, commi 336 e 337, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. L’indennità di maternità spetta alle pescatrici autonome a seguito di domanda da presentarsi, secondo le disposizioni vigenti, entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile (art. 6 legge 11 gennaio 1943, n.138, circolare n. 136 del 26 luglio 2002, punto 1.1). La liquidazione dell’indennità avverrà, previo versamento dell’intera contribuzione riferita al periodo indennizzabile, a seguito di verifica dei seguenti requisiti, che dovranno risultare in capo alla contribuente all’inizio del suddetto periodo:
a) accertato stato di gravidanza;
b) iscrizione al regime assicurativo di cui alla legge n. 13 marzo 1958, n. 250.
Ai sensi dell’art.1, comma 561, della citata legge di n. 24 dicembre 2012, n. 228, il diritto all’indennità di maternità (per i due mesi precedenti e per i tre mesi successivi alla nascita) è riconosciuto dal 1 gennaio 2013. Pertanto, nel caso in cui i periodi indennizzabili siano iniziati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di stabilità, verranno indennizzate solo le giornate che ricadono nell’anno 2013, purché sussistano le condizioni per il riconoscimento del diritto.
 
 
 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *