Nota di variazione IVA per infruttuosità azione esecutiva

Con la risposta ad interpello n. 17/2020 del 30/01/2020 , l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la disciplina della detrazione IVA relativa a note di variazione ex art 26 DPR 633/1972, correlate all’infruttuosità della procedura esecutiva.
In particolare i termini di detraibilità IVA sono correlati al momento di esigibilità dell’imposta. Nel caso di specie i termini per esercitare il diritto alla detrazione erano spirati.
La risposta ad interpello n. 17/2020 chiarisce la disciplina della detrazione IVA nel caso della detrazione, a seguito di nota di variazione ex art 26 DPR 633/1972, dell’IVA correlata ad azioni esecutive infruttuose. La società istante, aveva emesso fattura nei confronti di altro soggetto giuridico e a seguito di azione esecutiva conclusa nel 2014 in maniera infruttuosa chiedeva chiarimenti in merito:

  • Al momento nel quale sorge il diritto ad emettere nota di variazione della sola IVA.
  • Al termine di emissione della stessa
  • Al termine di detrazione di detta IVA.
     

L’istante riteneva che:

  • Il momento di insorgenza del diritto poteva essere anticipato anche all’intero corso della procedura esecutiva
  • Non vi è termine per l’emissione della stessa nota di variazione.
  • L’IVA, data la portata normativa all’epoca dei fatti, poteva essere portata in detrazione entro la seconda dichiarazione successiva l’emissione della nota di variazione.

Nel rispondere l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art 26 DPR 633/1972, ha un ambito oggettivo limitato dalla norma. Non sempre, infatti, è possibile utilizzare detta norma, in quanto è necessario che:

  • Ci sia in atto una procedura esecutiva e sia stato intrapreso il primo atto (ad es. pignoramento).
  • Tale procedura sia infruttuosa.

L’infruttuosità si desume da:

  • Il mancato pagamento, decorso il termine relativo alle osservazioni del piano di riparto o in mancanza di questo del reclamo per la chiusura , per quanto riguarda il fallimento
  • A seguito del riparto per le procedure esecutive non concosuali.

Una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:
a) nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
b) nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
c) nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità".
Al verificarsi dell’infruttuosità è strettamente correlato il momento in cui sorge il diritto alla detrazione.
Tale diritto può essere esercitato, secondo la risoluzione 89/E 2002, entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello del presupposto che ne fa sorgere il diritto.
La legge 96/2017 ha stabilito un termine di detrazione più breve, ovvero entro la dichiarazione relativa all’anno successivo a quello del presupposto che ne fa sorgere il diritto, ma solo per i presupposti verificatisi entro il 31/12/2016. Nel caso di specie, quindi, essendo decorsi i termini per la seconda dichiarazione successiva all’anno in cui è sorto il diritto i termini per l’esercizio della detrazione risultano spirati.
 

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