Notifica cartella di pagamento: valido il pdf allegato alla PEC

La notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica"), dove il concessionario della riscossione ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta.

Non risulta essere necessaria neanche la firma digitale.

E' quanto afferma la Corte di Cassazione in una recente ordinanza del 27.11.2019 n. 30948, con la quale ha respinto il ricorso di una società alla quale l’atto di pagamento era stato notificato telematicamente.

Va esclusa, quindi, la denunciata illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, per la decisiva ragione che era nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico.

Inammissibile, inoltre, la doglianza concernente l'omessa sottoscrizione, con firma digitale o firma elettronica qualificata, della cartella di pagamento allegata al messaggio di PEC, in quanto nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale.

La Cassazione ricorda in merito che, ai sensi dell'art. 22, comma 3 del CAD (Codice amministrazione Digitale) "Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta".

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