Prestazioni banche depositarie di OICR: modificata percentuale imponibilità IVA

Chiarimenti sul complesso tema della percentuale di imponibilità IVA delle prestazioni rese da banche depositarie di OICR verso società di gestione del risparmio nella Risoluzione 26/e del 6 aprile 2018.

In particolare, alcune associazioni hanno presentato un’istanza di consulenza giuridica per avere delucidazioni sul regime IVA applicabile ai corrispettivi delle prestazioni rese dalle Banche depositarie di OICR nei confronti delle società di gestione del risparmio (SGR). Sul tema, l’Agenzia si era pronunciata con la risoluzione n. 97/E del 17 dicembre 2013, in cui – a seguito di un’articolata attività di indagine – si era stabilito che nel caso di corrispettivo unitariamente pattuito a fronte dei diversi servizi (imponibili ad IVA ed esenti da imposta) resi dalla banca depositaria, l’incidenza delle prestazioni imponibili potesse essere quantificata nella misura percentuale del 28,3% del corrispettivo stesso.
Tuttavia il D.Lgs. n. 71 del 2016 ha modificato la normativa e la percentuale di imponibilità del 28,3 non è più adeguata a quantificare le attività imponibili ad IVA rispetto al totale della attività prestate indistintamente dalle banche depositarie; tale percentuale, infatti, è frutto dell’analisi che includeva nella forfetizzazione anche il calcolo del NAV, secondo il modello dell’affidamento (servizio oggi escluso da tale modello).
Il documento di prassi termina chiarendo che gli operatori devono attivarsi, nel rispetto del mutato quadro normativo,

  • per un tempestivo adeguamento delle convenzioni già esistenti tra le varie banche depositarie e le SGR,
  • per redigere correttamente nuove convenzioni, identificando in modo specifico i diversi servizi e il regime IVA cui gli stessi debbono essere assoggettati.

In ogni caso, in considerazione della situazione di incertezza normativa, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per il periodo d’imposta 2017 ricorre l’esimente di cui all’articolo 6, comma 2, del D. Lgs 472/97 e non si rendano pertanto irrogabili le sanzioni amministrative.

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