Processo tributario telematico: pubblicate le risposte del MEF

Sono state pubblicate in questi giorni, sul sito del Dipartimento delle Finanze (DEF) le risposte che il Ministero ha fornito in merito al processo tributario telematico nel corso di Telefisco 2019, l'incontro annuale tra amministrazione e stampa specializzata. Prima di entrare nel merito dei quesito, si ricorda che nel decreto fiscale 119/2018 collegato alla Legge di bilancio 2019  sono introdotte alcune norme mirate ad estendere l'utilizzo del processo tribuatrio telematico. In particolare:

  • dal 1° Luglio 2019 è stata introdotta l’obbligatorietà di procedere alle notifiche e ai depositi, all’interno del processo tributario di primo e secondo grado, esclusivamente in via telematica. Inoltre le parti che parteciperanno al giudizio senza l’aiuto di un difensore, potranno utilizzare le modalità telematiche laddove indichino nel ricorso o nel primo atto introduttivo il proprio indirizzo pec.
  • spunta anche la possibilità, previa richiesta nel primo atto introduttivo al processo, di poter partecipare a distanza alle udienze pubbliche mediante un collegamento audiovisivo tra l’aula dell’udienza e il domicilio indicato dal contribuente. Affinché tutto ciò sia possibile sarà necessario assicurare attraverso il rispetto delle regole tecniche-operative previste, che vi sia in entrambi i luoghi la possibilità reciproca di vedere tutte le persone presenti. Per garantire un’organizzazione efficiente delle udienze a distanza, viene stabilito che almeno una udienza al mese, per ogni sezione, venga dedicata esclusivamente alle pubbliche udienze che abbiano richiesto il collegamento audiovisivo a distanza.

Per quanto riguarda Telefisco, è stato chiesto se la facoltà di attestare la conformità all’originale delle sentenze e degli altri documenti risultanti dal fascicolo telematico spetta anche al difensore del contribuente e in esenzione da imposta.  Nel rispondere il ministero ha ricordato come le nuove disposizioni contenute nell’articolo 25-bis del decreto legislativo n. 546/92,prevedono in capo ai difensori il potere di attestazione di conformità delle copie degli atti e documenti 

  • in loro possesso in originale o in copia conforme
  • estratti dal fascicolo processuale telematico.

Quindi, l’estrazione di copie e la successiva attestazione avviene in esenzione dal pagamento dei diritti di copia. Tale potere è mutuato dalla disciplina dei processi telematici civile e amministrativo ed è attribuito ai difensori di tutte le parti processuali. 

Nel secondo quesito è stato chiesto se in caso di accoglimento del ricorso e/o dell’appello del contribuente, qualora il giudice tributario disponesse la compensazione delle spese di lite, l’ente impositore è tenuto a riconoscere e liquidare al contribuente la metà del contributo unificato da questisostenuto? Come evidenziato nella risposta fornita dal DEF, l’art. 13 del testo unico sulle spese di giustizia di cui al Dpr n. 115 del 2002, prevede criteri diversi per la quantificazione del contributo unificato dovuto nei processi civile, amministrativo e tributario. In particolare, nel processo tributario gli importi sono dovuti in base a diversi scaglioni di valore delle liti, cioè l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.  Le predette disposizioni evidenziano la presenza di una specifica disciplina per il processo tributario all’interno della quale non possono trovare applicazione, neanche in via analogica, le specifiche disposizioni previste per i processi civile e amministrativo. In definitiva, nel rito tributario la restituzione del contributo unificato a carico di una parteprocessuale avviene solo nel caso di condanna alle spese di giudizio dell’altra parte. Ne consegue, quindi, che nel caso in cui il giudice disponga la compensazione delle spese delgiudizio, ivi compreso il contributo unificato, quest’ultimo resta interamente a carico della parte che lo ha sostenuto. 

 

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