Pronta la nuova guida dell’Agenzia delle Entrate sul risparmio energetico

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile la guida aggiornata sulle "Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico", che recepisce le nuove regole sui controlli recentemente stabiliti dal ministero dello Sviluppo Economico, e le novità sulle detrazioni per la riqualificazione energetica in vigore dal 2018.

Si ricorda che la Legge di Bilancio 2018 ha creato un doppio binario per la detrazione sul risparmio energetico, prevedendo un'aliquota al:

  • 65%, per la generalità degli interventi (comprese le caldaie a condensazione in classe A e dotate di sistemi di termoregolazione evoluti);
  • 50%, per l'acquisto e posa in opera di finestre (comprensive di infissi), schermature solari, impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Ha, inoltre, previsto nuove tipologie di lavori per cui è possibile chiedere la detrazione del 65%, si tratta di:

  • acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori (fino ad un valore massimo di detrazione di 100mila Euro) in sostituzione di impianti esistenti, a condizione che l'intervento determini un risparmio di energia primaria almeno del 20%;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione;
  • acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

La Legge di Bilancio 2018 ha apportato una modifica rilevante anche riguardo la cessione del credito, ossia alla possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante (utile nei casi di incapienza). Dal 2018, infatti, è possibile cedere il credito anche per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati sulle singole unità immobiliari, e non solo per quelli sulle parti comuni condominiali, come previsto fino al 2017. In base alle nuove regole in vigore dal 2018 il credito può essere ceduto ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, con esclusione delle banche e degli intermediari finanziari. Soltanto i contribuenti che ricadono nella “no tax area”, ovvero gli incapienti (i contribuenti che hanno un’imposta annua dovuta inferiore alle detrazioni spettanti) possono cedere il credito anche a banche e intermediari finanziari.

Con il decreto dell'11.05.2018, in attuazione a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018, sono state fornite le procedure e le modalità con cui l'ENEA effettuerà i controlli volti ad accertare la sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di risparmio energetico. In pratica, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'ENEA elabora un programma di controlli a campione sulla base delle istanze presentate tramite il proprio sito Internet per accedere alla detrazione fiscale, relative ad interventi conclusi entro il 31.12 dell’anno precedente. L'interessato sarà informato dell'avvio del procedimento di controllo attraverso lettera raccomandata a/r oppure Pec. Entro 30 giorni da tale comunicazione, il soggetto sottoposto a controllo dovrà inviare all'ENEA tutta la documentazione (qualora non trasmessa) ordinariamente prevista per la tipologia di intervento effettuata. Ricevuta la documentazione, entro 90 giorni, l'ENEA comunica all'interessato l'esito del controllo. Su almeno il 3% del campione annualmente selezionato per i controlli, saranno effettuate anche verifiche sul luogo di esecuzione degli interventi, comunicando il sopralluogo con un preavviso di almeno 15 giorni. Sugli accertamenti eseguiti l'Enea avviserà l'Agenzia delle Entrate mediante una relazione motivata.
 

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