R.I.T.A la rendita integrativa nella Legge di stabilità 2017

L’art. 27 del DDL 4127  – Legge di stabilità 2017 – introduce la possibilità, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 fino al 31 dicembre 2018, di ricevere in tutto o in parte, la prestazione maturata presso fondi di previdenza complementare, sotto forma di Rendita Temporanea Anticipata, c.d. RITA, fino al momento in cui maturano i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, Tale rendita viene assoggettata ad una aliquota che potrà andare dal 9 al 15% in base alla duranta della partecipazione al fondo
Ciò si applica ai lavoratori sia del settore privato che pubblico che  abbiano aderito a fondi pensione o piani individuali pensionistici privati che hanno i requisiti per ottenere l’Ape ( cioè i soggetti con più di 63 anni e che maturano il requisito anagrafico per il pensionamento obbligatorio entro tre anni e 7 mesi, e che hanno maturato i requisiti contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia e che abbiano tale condizione certificata dall’Inps così come prevista dalla normativa sull’Ape), e che scelgano di cessare il rapporto di lavoro.  Da tale possibilità sono, invece, espressamente esclusi gli aderenti ai fondi istituiti prima del 1993 in regime di prestazione definita, in quanto  in questi casi i un’anticipazione della prestazione potrebbe determinare effetti negativi sull’equilibrio finanziario delle  gestioni.

Ai fini della tassazione , la parte imponibile della rendita  sarà  determinata secondo le  disposizioni vigenti nei periodi di maturazione  della pensione complementare , tenendo conto che le norme  che hanno subito modifiche il 1 dicembre 2000, il 1°gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e dal 1° gennaio 2009 per cui l’imponibile della R.I.T.A. sarà dato dalla sommatoria degli imponibili determinati in ciascuno dei tre periodi interessati, partendo dal piu vecchio.

La rendita sarà  assoggettata a ritenuta con l’aliquota del 15 per cento. In caso di iscrizione al fondo risalenti a piu di 15 anni addietro, l' aliquota va però  ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il  quindicesimo (fino a una riduzione massima di 6 punti).