Registri IVA precompilati delle Entrate:chiarimenti a Telefisco

Nella giornata del 30 gennaio 2020 si è svolto Telefisco, l'atteso incontro organizzato dal Sole24ore con Agenzia delle Entrate e Guardi di Finanza. Uno dei chiarimenti forniti riguardano i registri precompilati IVA introdotti dal decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020. In particolare a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020, in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:

  • registri delle fatture e degli acquisti (articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633);
  • comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’IVA.

Inoltre a partire dalle operazioni IVA 2021 l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia, nell'area riservata del proprio sito internet, la bozza della dichiarazione annuale IVA.

Nel corso di Telefisco 2020, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che

  1. le bozze dei registri Iva mensili saranno rese disponibili entro i primi giorni del mese successivo a quello di riferimento, utilizzando le informazioni pervenute fino a tale momento, in modo da consentire agli operatori Iva di verificare i dati proposti dall’agenzia delle Entrate e, se completi, convalidarli o, in caso contrario, modificarli o integrarli nel dettaglio entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. 
  2. Se l’operatore Iva convalida o integra nel dettaglio le bozze dei registri Iva relativi a specifici periodi (trimestre o intero anno), l’Agenzia procede all’elaborazione delle bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale Iva relative ai medesimi periodi.
  3. dato che nella fattura elettronica non è possibile indicare la percentuale di detraibilità dell’Iva relativa al bene o servizio acquistato, nelle bozze dei registri Iva acquisti predisposti dall'Agenzia delle Entrate verrà proposta una percentuale di detraibilità pari al 100% e nel caso di costi pro-rata o di indetraibilità oggettive sarà cura del contribuente modificare le bozze e indicare la corretta percentuale.
  4. l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti una proceudra online gratuita per passare dalle bozze dei registri e delle liquidazioni IVA alle versioni definitive. La procedura sarà accessibile dall'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate