Ricevimento fattura elettronica: anticipata la registrazione a giugno 2018

In occasione del Video Forum che L’Esperto risponde ha organizzato la scorsa settimana con l’Agenzia delle entrate, sono stati dati alcuni chiarimenti in merito alla fatturazione elettronica.

L’amministrazione finanziaria ha chiarito che sarà possibile procedere con la registrazione dell’indirizzo telematico già a partire dai primi giorni del mese di giungo. La registrazione rappresenta un passaggio utile affinché le fatture possano essere correttamente recapitate, anche ad un soggetto diverso (intermediario) rispetto al soggetto passivo della fattura. L’obiettivo dell’Agenzia è quello di non fare arrivare i contribuenti impreparati quando, dal 1° luglio, scatterà l’obbligo per i rifornitori di carburanti e i subappaltatori di emettere fattura in formato elettronico.

Secondo le indicazioni fornite dall’ Agenzia, i contribuenti dovranno entrare nell’area dedicata del portale “Fatture e corrispettivi” attraverso i codici identificativi di Entratel o Fisconline, oppure attraverso le credenziali Spid o Cns (Carta nazionale dei servizi); dopo aver effettuato l’accesso, il contribuente avrà a disposizione un box, accanto alla propria partita Iva, per poter inserire l’indirizzo Pec oppure il codice numerico composto da 7 cifre che servirà ad identificare il destinatario. In sostanza questi due elementi, indirizzo Pec e codice destinatario, sono alternativi e necessari affinché il Sistema di Interscambio identifichi il soggetto a cui dovrà essere recapitata la fattura elettronica.

L’Agenzia ci ha tenuto a chiarire che il soggetto a cui sarà indirizzata la fattura elettronica non sarà necessariamente il cessionario o il committente cui la fattura stessa si riferisce; potrà quindi accadere che l’indirizzo Pec o il codice destinatario riportato nella fattura elettronica identifichino il cessionario o il committente ma che la stessa venga invece inviata ad un soggetto diverso, qualificatosi come intermediario al momento della comunicazione in oggetto.

Giova a tal punto ricordare che lo spettro degli intermediari, delegati alla ricezione o all’invio della fattura elettronica, è più ampio rispetto a quello previsto dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

L’Agenzia dell’Entrate ha chiarito nel provvedimento n° 89757/2018 che nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI il recapito non fosse possibile (ad esempio, casella PEC piena o non attiva ovvero canale telematico non attivo), il SdI renderà disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente. Colui che emette la fattura elettronica sarà obbligato a comunicare tempestivamente al cessionario/committente che la fattura elettronica, in formato originale, è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate: tale comunicazione potrà essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.

Nel caso invece, in cui il cessionario/committente non abbia preventivamente proceduto al servizio di registrazione nell’area “fatture e corrispettivi”, la fattura verrà recapitata direttamente al soggetto passivo della fattura purché nel corpo della stessa sia stato alternativamente:

  •  inserito il codice destinatario del soggetto cessionario/committente e in tal caso il SdI recapiterà la fattura all’ indirizzo indicato. Qualora vi sia stato un errore ed il “CodiceDestinatario” risulti inesistente, il SdI invierà al soggetto trasmittente la “ricevuta di scarto”;
  •  inserito un codice convenzionale “0000000” e compilato il successivo campo “PECDestinatario” con l’indirizzo PEC del soggetto cessionario/committente. In tal caso, il SdI recapiterà la fattura elettronica al cessionario/committente attraverso la posta certificata.
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