Fattura Elettronica: cosa succede in caso di scarto

Secondo il Dpr 633/72 le fatture si distinguono in immediate e differite a seconda del momento in cui vengono emesse. Per le fatture immediate bisogna a sua volta distinguere il momento in cui sorge l’obbligo di emissione che è distinto a seconda che si tratti di cessioni di beni o di prestazioni di sevizi.

  •  Per le cessioni di beni la fattura immediata deve essere emessa nel momento di effettuazione dell’operazione e quindi, al momento della stipulazione di un contratto se si tratta di beni immobili, oppure al momento della spedizione o consegna se si tratta di cessione beni mobili.
  •  Per le prestazioni di servizi invece, l’obbligo di fatturazione nasce nel momento in cui avviene il pagamento.

La fattura differita deve essere emessa entro il 15° giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione purché:

  •  per le cessioni di beni, la consegna o spedizione risulti da un documento di trasporto
  •  per le prestazioni di servizio, vi sia un’idonea documentazione che attesti le prestazioni che sono state svolte nello stesso mese per lo stesso committente.

Ai fini della fatturazione elettronica, la fattura immediata deve essere inviata al Sistema di Interscambio entro le ore 24 del giorno in cui l’operazione si considera effettuata. A questo punto si potrebbero verificare due situazioni:

  1.  la fattura viene accolta dal SdI e quindi viene considerata regolarmente emessa;
  2.  la fattura viene scartata dal SdI a causa di errori formali o stanziali nel file xml.

In quest’ultimo caso la fattura scartata ha comunque una data di emissione inserita nel corpo del file ed al SdI rimane nota della data di spedizione. In considerazione di questi due elementi l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che il contribuente, la cui fattura sia stata scartata dal SdI, potrà inviare nuovamente la fattura corretta entro il termine di cinque giorni e la fattura verrà considerata corretta a tutti gli effetti non incorrendo in alcun tipo di sanzione. In sostanza, la data apposta sulla fattura nel campo «Data» della fattura nella sezione «Dati generali», ha come primo scopo quello di far scattare l’esigibilità dell’imposta e anche, alla fine dei controlli, di costituire la data di emissione della fattura.

Presupposto necessario, affinché tutto vada secondo quanto disciplinato e chiarito dall’Agenzia, è che venga monitorato l’intero percorso a cui la fattura elettronica è soggetta dal momento in cui viene emessa al momento in cui viene accettata dal contribuente passivo; si rende fondamentale inoltre la conservazione di una copia degli esiti che il SdI comunica durante le varie fasi del “processo di fatturazione elettronica”, ovvero quando questa viene presa in carico, scartata e presa in carico nuovamente corretta.

Per quanto riguarda le fatture transfrontaliere, ovvero quelle fatture in cui uno dei due soggetti coinvolti è un soggetto non residente nel territorio dello stato, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’obbligo introdotto recentemente, circa la comunicazione mensile che partirà dal 1° gennaio 2019, per le sole fatture attive potrà essere adempiuto per mezzo della trasmissione allo Sdi dell’intera fattura emessa nel formato Xml. Il file xml in questione dovrà ovviamente rispettare le specifiche tecniche richieste e in particolare avrà il campo «codice destinatario» compilato con un codice convenzionale «XXXXXXX».