Riduzione della base imponibile IVA. Possibile anche se il cliente è fallito.

«…uno Stato membro non può subordinare la riduzione della base imponibile dell'IVA all'infruttuosità di una procedura concorsuale nel momento in cui detto iter possa durare oltre i 10 anni…».

È questa la massima con cui la Corte Europe, con la Sentenza del 23/11/2017 n. 887, ha dato ragione ad un contribuente che contestava la legittimità di un avviso di accertamento, per l'anno fiscale 2004, vertente sulla riduzione della base imponibile dell'IVA.

Il caso è sorto a seguito della circostanza in cui il contribuente si è venuto a trovare, per via del dichiarato fallimento di un cliente che aveva mancato di pagare una fattura di importo pari a € 35.000. Il contribuente, credendo di essere autorizzato dall’interpretazione data all’art.26 del D.P.R. IVA, aveva comunque proceduto a ridurre, sino a concorrenza di tale debito, la base imponibile IVA.

L'Agenzia delle Entrate, controparte del contribuente, non aveva approvando tale rettifica, giustificando la decisione sulla base del fatto che, la stessa, potesse essere effettuata solo a seguito dell'esperimento infruttuoso di una procedura concorsuale o di una procedura esecutiva individuale. Il contribuente, secondo il parere dell’Ufficio e prima di procedere alla riduzione della base imponibile, avrebbe dunque dovuto accertarsi della effettiva impossibilità di recuperare le somme vantate a titolo di credito; certezza per la quale, sempre secondo il parere dell’AE, non è sufficiente una semplice sentenza dichiarativa di fallimento del debitore.

La questione era stata inizialmente aperta dinnanzi alla CTP di Siracusa che, nutrendo dubbi sullo schema di riduzione della base imponibile IVA proposto dall’Agenzia, dato che la durata media delle procedure concorsuali in Italia risulta superare (non di rado) a 10 anni, ha deciso di sospendere il procedimento e rinviare alla Corte Europea i chiarimenti delle questioni pregiudiziali.

La Corte Europe si è quindi trovata a dover fornire un proprio parere circa la questione “ … se l'articolo 11, parte C, paragrafo 1, secondo comma, della sesta direttiva debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro può subordinare la riduzione della base imponibile dell'IVA in caso di non pagamento totale o parziale all'infruttuosità di una procedura concorsuale qualora una simile procedura possa durare più di dieci anni…”.

Sul punto la Corte di Giustizia dell’Unione europea, offrendo un orientamento favorevole al  soggetto passivo IVA, ha ritenuto che: perché si possa procedere a ridurre la base imponibile IVA in caso di mancato pagamento, sarà sufficiente (per il contribuente) una probabilità ragionevole circa l’insolutezza del debito, anche a rischio che la base imponibile venga rivalutata al rialzo nell’ipotesi in cui il pagamento avvenga comunque.