Riscossione sospesa per motivazione falsa: i codici tributo

Con la Risoluzione n. 14/E del 22 marzo 2016, l'Agenzia delle Entrate ha approvato i codici tributo per versare, tramite modello F24, la somma dovuta a titolo di sanzione dal contribuente/debitore che ha prodotto documentazione fraudolenta al concessionario per bloccare la procedura di recupero coattivo (codice 8117), e le spese di notifica (codice 8118).

Si ricorda, infatti, che dal 1° gennaio 2013, come previsto dall'art. 1, comma 537, della Stabilità 2013 (Legge n. 228/2012), gli agenti della riscossione devono sospendere immediatamente ogni attività di recupero delle somme iscritte a ruolo, se il debitore presenta una dichiarazione attestante la sussistenza di una causa idonea a rendere il credito stesso non esigibile (ad esempio, per provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore, per prescrizione o decadenza del credito prima della formazione del ruolo, ecc.). Quindi, in presenza di una cartella ritenuta illegittima, è possibile, entro 90 giorni dalla notifica, occorre presentare al concessionario della riscossione una motivata richiesta di annullamento. Se, però, la motivazione risulta falsa, oltre alla responsabilità penale del contribuente, scatta una pesante sanzione amministrativa: dal 100 al 200% della somma dovuta, con un importo minimo di 258 euro.