Rottamazione: escluse le cartelle per sanzioni di lavoro

Le sanzioni amministrative irrogate per le violazioni in materia di lavoro non rientrano nella “rottamazione” delle cartelle esattoriali prevista dall’articolo 6 del decreto fiscale (DL  193/2016) collegato alla legge di stabilità 2017.

Possono invece essere “condonate”  con la definizione agevolata, le somme aggiuntive dovute in caso di omissione o evasione dei versamenti dei contributi previdenziali (art.116 comma 8 L. 388/2000)

In particolare il decreto fiscale all’articolo 6, comma 10, lettera d) stabilisce che sono esclusi dalla definizione agevolata (rottamazione) delle cartelle esattoriali  «le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna». Si tratta  delle violazioni accertate dagli ispettori del lavoro  in materia di (orari di lavoro, riposi giornalieri e settimanali, ferie, prospetti paga, assunzioni, licenziamenti) e per le quali è prevista  una procedura sanzionatoria  ridotta  .Se  tale sanzione non viene pagata viene emessa una ingiunzione al pagamento della sanzione,  che diviene esecutiva dopo 30 giorni . La conseguente cartella esattoriale non puo essere “rottamata”.

Malgrado la formulazione poco chiara del testo dell'aritcolo, a seguito dell'introduzione di un  nuovo comma  in sede di conversione del decreto in legge .    viene  dunque  ribadito che sono escluse dalla “rottamazione” le  sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni degli obblighi relativi ai premi e contributi previdenziali, ossia tutte le cartelle relative a ordinanze per violazioni amministrative o penali riguardanti anche le  maxi sanzioni sul lavoro nero.