Scissione totale non proporzionale: nessun abuso fiscale

Con risposta all'interpello 70/2018 l'Agenzia delle Entrate ritiene che non si realizzi alcun vantaggio fiscale – e quindi che non sussista abuso di diritto – nel caso di una scissione totale non proporzionale asimmetrica a favore di tante beneficiarie unipersonali quanti sono i suoi soci, seguita dall’incorporazione di queste da parte della società totalmente controllante.

Il caso riguarda una società (Alfa) che detiene per via indiretta una partecipazione al capitale sociale di un’altra (Beta), tramite un’ulteriore società (Gamma). Quest’ultima, per scongiurare effetti negativi derivanti da alcune modifiche intervenute nella disciplina del settore di appartenenza, decide di avviare un progetto di riorganizzazione societaria per semplificare e rendere più efficiente la struttura del gruppo, mantenendone inalterati gli equilibri e gli assetti di controllo e di governance, attraverso:

  • la scissione totale non proporzionale asimmetrica di Gamma, per consentire così di attribuire a Beta il ruolo di nuova holding del Gruppo. La scissione che sarà seguita dall’incorporazione delle beneficiarie da parte dei rispettivi soci unici, che alla fine deterranno direttamente le partecipazioni in Beta;
  • la stipula di un apposito Patto parasociale tra gli ex soci di Gamma, considerato lo strumento più adatto per mantenere inalterati gli attuali assetti di governance.

A seguito di queste operazioni si realizza una scissione totale non proporzionale asimmetrica di Gamma in favore di tante società beneficiarie unipersonali appositamente costituite quanti sono i suoi soci, seguita dalle fusioni per incorporazione delle singole beneficiarie da parte delle rispettive società controllanti (già socie di Gamma).
L'Agenzia delle Entrate ritiene che non si realizzi alcun profilo di abusività in ordine a tale riorganizzazione, pur ritenendo che il medesimo assetto economico avrebbe potuto essere conseguito attraverso un’unica operazione, rappresentata dalla scissione di Gamma direttamente a favore dei propri soci in regime di neutralità fiscale e con conseguente trasferimento pro-quota delle perdite fiscali ai rispettivi soci.

 

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