Senza fattura elettronica non sarà possibile detrarre l’Iva per l’acquirente

In occasione dell’incontro in streaming tra l’Agenzia delle Entrate e il Sole 24 Ore, tenutosi il 12 novembre 2018, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che la fattura elettronica emessa tardivamente nel 2019 non verrà sanzionata, ma la relativa detrazione per l’acquirente/committente tarderà. 

Si ricorda, infatti, che il decreto fiscale (art. 10 Dl 119/2018) ha previsto l’attenuazione delle sanzioni in materia di fattura elettronica per i primi sei mesi del 2019, prevedendo:

  • che non siano applicate sanzioni in caso di fattura elettronica emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica Iva (mensile o trimestrale);
  • l’applicazione di una sanzione ridotta al 20% se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica Iva (mensile o trimestrale) del periodo successivo.

Se da un lato la nuova disposizione viene incontro alle esigenze del cedente, dall’altra non considera le problematiche  per l’acquirente, ossia se l’acquirente abbia il diritto di detrarre l’Iva pur in assenza della fattura elettronica.
L’Agenzia delle Entrate, nell’incontro tenutosi il 12 novembre, risponde in maniera negativa ribadendo il principio che, per le operazioni interne, dal 2019 l’unica fattura valida è quella elettronica, per cui altri documenti non sono idonei ai fini della detrazione.
Nella relazione accompagnatoria all’articolo 10 del D.l. 119/2018, tuttavia, si legge che l’acquirente non è soggetto ad alcuna sanzione ancorché detragga l’Iva.
Quello a cui auspica la stampa specializzata è che si consenta nel primo semestre 2019 la detrazione dell’Iva con fattura cartacea, considerando il fatto che il cedente comunque deve rispettare il termine della liquidazione periodica.
Sempre durante l’incontro del 12.11 l’Agenzia chiarisce che solo la fattura trasmessa elettronicamente ha rilevanza fiscale ma resta il fatto che qualsiasi altro documento può produrre effetti civili: ad esempio, la fornitura di beni documentata con fattura cartacea genera un credito legittimo per il cedente.