Sgravi per conciliazione vita-lavoro: richiesta entro il 15 novembre

La nuova agevolazione contributiva collegata agli accordi aziendali  con misure di conciliazione vita-lavoro,  diventa pienamente operativa con la circolare INPS n. 163 del 3 novembre 2017. Vengono infatti fornite specifiche   istruzioni sulle modalità di accesso e di fruizione dello sgravio  previsto dal D.M. 12 settembre 2017.

Va ricordato che l'accesso allo sgravio, in generale  richiede che :

  • i contratti aziendali  devono introdurre  con misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata,  migliorative rispetto  alla  normativa vigente. le misure  ammissibili indicate dal decreto  sono suddivise  in tre macroaree:
  •  A) AREA DI INTERVENTO GENITORIALITÀ:  estensione temporale del congedo di paternità;  estensione temporale o economica del congedo parentale;  nidi d’infanzia/asili nido/spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali; percorsi formativi (e-learning/coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità;  buoni per servizi di baby-sitting.

    B) AREA DI  FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA: lavoro agile; flessibilità oraria in entrata e uscita;  part-time;  banca ore;  cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell’impresa dei permessi ceduti.
    C) WELFARE AZIENDALE: convenzioni per l'erogazione di servizi time saving;  convenzioni con strutture per servizi di cura;  buoni per l’acquisto di servizi di cura.

  • tali misure devono riguardare almeno il 70% dei dipendenti,
  • il contratto deve essere stato sottoscritto e depositato telematicamente presso l’Ispettorato territoriale del lavoro tra il 1° gennaio 2017 e il 31 agosto 2018.

L'aliquota della riduzione contributiva, per il datore di lavoro verrà definita sulla base del numero di richieste valide ammesse e del numero di lavoratori interessati 

L’erogazione delle risorse (in tutto circa 110 milioni di euro)  avverra in due fasi  ma ogni azienda potra usufruire una sola volta nel biennio 2017-2018:

  • la prima fase 2017 riguarda i contratti sottoscritti e depositati dal 1° gennaio 2017 al 31 ottobre 2017;
  • la seconda riguarderà i contratti sottoscritti e depositati dal 1° novembre 2017 al 31 agosto 2018.

La circolare 163 comunica che il termine per la presentazione delle domande relative alla prima tranche scade il 15 novembre 2017.

I datori di lavoro devono inoltrare  la  domanda all’Inps, informa telematica utilizzando il modulo “Conciliazione Vita-Lavoro”, all’interno della piattaforma “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet dell’Istituto www.inps.it.

L’ammissione al beneficio avviene a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla scadenza , ovvero il 16 dicembre 2017.

Per le domande presentate nel 2017, il conguaglio dello sgravio dev’essere effettuato sulle denunce dei mesi di competenza gennaio e febbraio 2018, su una o due mensilità. Nell'ipotesi in cui il saldo della denuncia risulti a credito dell’azienda, il relativo importo può essere posto in compensazione con modello F24.