Sisma Centro Italia 2016: proroga alle agevolazioni

Dal 18 giugno 2019 potranno essere presentate le domande per le agevolazioni in favore delle imprese e dei lavoratori autonomi localizzati nella Zona Franca Urbana istituita nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016. Le risorse disponibili per le esenzioni fiscali e contributive sono circa 142 milioni di euro. 

E' questo in breve quanto previsto con la circolare 243317 del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicata il 6 giugno 2019 che ha definito i requisiti, le modalità e i termini di accesso alle agevolazioni, alla luce delle modifiche introdotte con la legge di bilancio 2019.

In particolare, il Capo I della circolare prevede che i soggetti già beneficiari delle esenzioni fiscali e contributive previste per la zona franca urbana di cui all’articolo 46 del decreto-legge 50/2017, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 759, della legge di bilancio 2019, possono fruire delle somme residue già concesse e non fruite per i periodi d’imposta 2017 e 2018 anche per i periodi d’imposta 2019 e 2020. 

Il Capo II è rubricato Nuovo bando per la concessione delle agevolazioni e prevede tra l'altro, che possano beneficiare delle nuove agevolazioni le seguenti categorie di soggetti:

a) le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo, già beneficiari delle agevolazioni di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017 nell’ambito dei precedenti bandi emanati dal Ministero;
b) le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo, di qualsiasi dimensione che, all’interno della zona franca urbana, hanno avviato una nuova iniziativa economica in data successiva al 31 dicembre 2017, ovvero che si impegnano ad avviarla entro il 31 dicembre 2019.

Sono esclusi dalle agevolazioni i soggetti che:

  1.  svolgono, alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione di cui al paragrafo 10, un’attività appartenente alla categoria “F” della codifica ATECO 2007, come risultante dal certificato camerale e che non avevano la sede legale e/o la sede operativa all’interno della zona franca urbana alla data del 24 agosto 2016;
  2. hanno già ottenuto le medesime agevolazioni di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017 e che, alla data di pubblicazione della legge di bilancio 2019, non hanno ancora avviato la fruizione dell’importo dell’agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti;
  3. alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione di cui al paragrafo 10, non hanno restituito le somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero, ivi incluse quelle di cui all’articolo 46, comma 2, del decretolegge 50/2017.
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