Solidarietà pagamento Iva anche per benzina e gasolio

Meccanismo solidarietà passiva tra cedente e cessionario nel pagamento IVA anche per le cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori. A stabilirlo la manovra correttiva 2017 ( DL 50/2017, articolo 1, commq 4-quinquies) e il decreto attuativo pubblicato martedì 23 gennaio 2018 sulla Gazzetta ufficiale. La nuova disposizione è in vigore dal 24 gennaio 2018.

Si ricorda, che il meccanismo di solidarietà del pagamento IVA tra cedente e cessionario, opera in presenza delle seguenti condizioni:

  • la cessione deve avere a oggetto determinati beni,
  • i beni devono essere ceduti a un prezzo inferiore al valore normale,
  • il cessionario deve essere un soggetto passivo Iva,
  • il cedente non ha versato l’imposta dovuta.

La responsabilità solidale del cessionario è limitata alla sola imposta e non si estende, quindi, alle sanzioni dovute dal cedente per aver violato l’obbligo di versamento dell’Iva dovuta. In ogni caso, il cessionario (obbligato solidale) può sottrarsi alla responsabilità dimostrando documentalmente che il prezzo dei beni ceduti (inferiore al valore normale) è stato determinato sulla base di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell’imposta.

Le tipologie di beni, alle cui cessioni si applica il meccanismo della solidarietà, sono:

  • autoveicoli, motoveicoli, rimorchi
  • prodotti di telefonia e loro accessori
  • personal computer, componenti e accessori
  • animali vivi della specie bovina, ovina e suina e loro carni fresche
  • pneumatici nuovi, di gomma; pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori (“flaps”) di gomma.
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