Sostitutiva versata in ritardo: affrancamento inefficace

Con l’Ordinanza 5981/2017 la Corte di Cassazione, allineandosi all’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il versamento tardivo della prima/ unica rata dell’imposta sostitutiva rende inefficace l’opzione di affrancamento di valore

  • delle partecipazioni non quotate o dei terreni
  • posseduti da persone fisiche al di fuori della sfera imprenditoriale.

In particolare, nella controversia, una contribuente aveva affrancato con perizia il valore della partecipazione posseduta ma il versamento era stato effettuato dopo il termine di legge tramite l’istituto del ravvedimento operoso.
L’Agenzia disconosceva il maggior valore ai fini del calcolo della plusvalenza al momento della successiva cessione della partecipazione della contribuente. Vittoriosa sia in primo che nel secondo grado la contribuente, ricorrevano in Cassazione le Entrate. La Suprema Corte, cassando senza rinvio la sentenza pronunciata in appello, riconosceva la validità delle pretese erariali. 

In particolare, nei motivi della propria decisione la Corte di Cassazione ha sottolineato come l'opzione per la rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell'intero importo dell'imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata nei termini di legge.

Attenzione:

  • in caso di versamento carente si ritiene che possa considerare affrancato solo il valore proporzionalmente corrispondente all’importo versato.
  • il contribuente ha diritto al rimborso di quanto versato in caso di disconoscimento del beneficio per mancato perfezionamento della procedura. La richiesta di rimborso va però effettuata nei termini.

Infine, si ricorda che la Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha prorogato la possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni entro il 2 luglio 2018 versando un’imposta sostitutiva pari all’8% sul valore risultante da uan perizia asseverata di stima.