Sostituto d’imposta: reato di omesso versamento delle ritenute

Il reato di omesso versamento delle ritenute, è previsto nel nostro ordinamento all’articolo 10-bis del D. Lgs 74/2000. In particolare, questo comportamento omissivo determina un reato solo al superamento di una determinata soglia di punibilità, che il legislatore ha individuato in 150.000 euro per anno d’imposta. La particolare condotta omissiva costituisce, al sussistere di certe condizioni, un reato penale che prevede la reclusione da 6 mesi a 2 anni.
Sotto il profilo

  • soggettivo, il reato di omesso versamento di ritenute dovute o certificate può essere commesso soltanto dal sostituto d'imposta, senza che sia richiesto il dolo specifico di evasione, essendo sufficiente una cosciente e volontaria omissione del versamento delle ritenute.
  • oggettivo, il reato di omesso versamento di ritenute dovute o certificate si concentra sul mancato versamento delle sole ritenute “certificate”, ovverosia risultanti dalla certificazione che i sostituti di imposta rilasciano ai sostituiti (ad esempio quella che i datori di lavoro rilasciano ai dipendenti).

Il reato di omesso versamento di ritenute prevede però una precisa causa di non punibilità, rappresentata dall’integrale pagamento del debito tributario (comprensivo di sanzioni e interessi) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Più precisamente, l'articolo 13 del D.Lgs. n. 74/2000 contiene un nuovo istituto premiale, rappresentato dalla non punibilità di taluni reati a condizione che

  • avvenga l'integrale estinzione del debito tributario (quindi il pagamento di tutte le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni e interessi)
  • il pagamento avvenga prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado

Questa possibilità è stata prevista per poche ipotesi di reato (reati non connotati dalla fraudolenza) e tra queste rientra appunto quella di cui all'art. 10-bis del D.Lgs. n. 74/2000, ovvero l'omesso versamento di ritenute.
Attenzione: con la sentenza 10810/2018 la Corte di Cassazione ha chiarito che le nuove soglie di punibilità comportano una revoca delle condanne definitive basate sulle soglie precedenti. In particolare un contribuente era stato condannato per il reato di omesso versamento IVA e ritenute ma per importi inferiori alle nuove soglie di punibilità, ricorreva così in Cassazione dove trovava accoglimento la tesi secondo cui il fatto non costituiva più reato in base alla normativa vigente.