Stabilità: nessuna variazione IVA se la procedura concorsuale non è definitiva

Cambia la disciplina sulla possibilità per le società di emettere una nota di variazione IVA nei casi in cui i fornitori siano soggetti a una procedura concorsuale.

La Legge di stabilità 2016 , infatti, aveva consentito, con una norma che doveva entrare in vigore il 01.01.2017 alle imprese fornitrici di un soggetto in crisi l’emissione della nota di variazione in diminuzione in presenza della semplice condizione di avvio della procedura concorsuale, senza dover attendere la definitiva accertata l’infruttuosità della procedura. 
Tuttvia, il disegno di legge della stabilità 2017 all’art. 71 (Modifiche alla disciplina IVA sulle variazioni dell’imponibile o dell’imposta) ha abrogato tale norma, rispristinando la normativa precedente, e quindi di fatto impedendo l’emissione della nota di credito prima della definitiva accertata infruttuosita’ della procedura.

Pertanto la possibilità di emettere nota di variazione, nelle ipotesi di assoggettamento a procedura concorsuale del cessionario/committente è concessa soltanto al momento dell’appurata infruttuosità della procedura stessa. Le Imprese dovranno così continuare ad anticipare l’Iva su crediti che presumibilmente non incasseranno mai.