TASI: esenti i terreni agricoli, ma non i fabbricati rurali

La TASI, il cui acconto dovrà essere versato entro il 16 ottobre, è dovuta anche sui fabbricati rurali, mentre non è mai dovuta sui terreni agricoli per espressa previsione normativa. Sono escluse, inoltre, le aree edificabili possedute e condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, in quanto la disciplina della TASI richiama la nozione di area edificabile valida ai fini IMU. Per i fabbricati rurali strumentali, l’aliquota massima che il Comune poteva stabilire è l’1 per mille. Ai fabbricati rurali abitativi, invece, si applica la stessa disciplina prevista per le altre case di abitazione.
 

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