Tassa rifiuti anche per l’albergo in ristrutturazione

Il proprietario di un albergo in fase di ristrutturazione non ha pagato la TARSU sostenendo che nel periodo dei lavori non avrebbe prodotto rifiuti. Il Comune invece emetteva atto di riscossione per il mancato tributo.
Dopo sentenze contrastanti, la disputa approdava in Cassazione dove veniva riconosciuta la ragione al Comune nella recente sentenza dell' 11 settembre 2019 n. 22705.

Ma andiamo con ordine. 
Il ricorrente, esercente un’impresa alberghiera nei locali dell’immobile tassato, aveva comunicato la chiusura stagionale delle attività per l’esecuzione di lavori di manutenzione della struttura alberghiera. Per il Comune questo fatto non rientra tra le ipotesi di riduzione del tributo e rientra nelle presunzioni superabili solo dalla prova contraria del debitore. In particolare l’immobile era adibito ad albergo con licenza di validità annuale e non stagionale, e secondo il Comune che ha portato il caso in Cassazione, è ininfluente ai fini del tributo la mera dichiarazione del contribuente di temporanea chiusura dell’attività.

Secondo l’ente la mancata utilizzazione della struttura alberghiera per alcuni mesi non comporta l’esenzione dal tributo in quanto non ricorre l’obiettiva impossibilità di utilizzo.
La Suprema Corte ha dato ragione al Comune in quanto in materia di tassa sui rifiuti solidi urbani il tributo è dovuto unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. Nel caso poi degli esercizi alberghieri, ai fini dell’esenzione della tassa non è sufficiente la sola denuncia della chiusura invernale ma occorre allegare e provare la concreta inutilizzabilità della struttura.