Trasferimento di sede all’estero: tassazione in Italia

Con risposta all’interpello n. 73/2018 l’Agenzia delle Entrate affronta il caso di una srl italiana (Alfa) facente parte di un Gruppo internazionale, con una sede localizzata in Italia (c.d. casa madre), e una stabile organizzazione in Germania che si trasferisce in Germania nella seconda parte del 2018, continuando comunque a essere presente in Italia con un ramo d’azienda (che rappresenterà una sua stabile organizzazione nel nostro Paese). Successivamente al trasferimento in Germania, la ALFA procederà ad una fusione con la già esistente BETA Gmbh, anch'essa localizzata nella Repubblica Federale tedesca.
La società si è rivolta all’Agenzia per sapere:

  • se il codice fiscale e la partita Iva attualmente posseduti potranno essere utilizzati dalla sua stabile organizzazione italiana;
  • se potrà usufruire del credito d’imposta figurativo estero (art. 179 comma 3 del TUIR) per la definizione dell’importo della exit tax da calcolare sul plusvalore relativo alla branch tedesca.

L’Agenzia delle Entrate osserva innanzitutto che:

  • la società Alfa risulterà residente in Italia per tutto il 2018, poiché l’art. 73 comma 3 del TUIR prevede che “ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato”;
  • da ciò ne consegue che Alfa sarà assoggettata a tassazione in Italia su tutti i redditi societari (prodotti sia in Italia che in Germania) dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, indipendentemente dal trasferimento di sede che si perfezionerà durante la seconda parte dell'anno;
  • Alfa potrà tuttavia usufruire del credito per le imposte assolte in Germania;
  • dal 2019 Alfa dichiarerà in Italia i redditi prodotti dalla propria stabile organizzazione localizzata in Italia.

In merito alle domande poste dall’istante l’Agenzia delle Entrate ritiene che:

  • Alfa, a seguito del trasferimento di sede, conserverà il medesimo codice fiscale e numero di partita IVA che le sono attualmente attribuiti. Pertanto per l’anno di imposta 2018, presenterà un unico modello di dichiarazione Iva, così come un unico Modello 770, Redditi SC e Irap;
  • il credito nozionale previsto nell'ambito delle operazioni straordinarie comunitarie trova applicazione anche nel caso di trasferimento di sede di una società italiana all'estero, come espressamente stabilito dall'articolo 179, comma 3, ultimo periodo, del TUIR.
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