Trasmissione telematica dei corrispettivi: regole e specifiche tecniche

Dal 1° gennaio 2017, i commercianti al minuto o i contribuenti Iva che esercitano attività assimilate (articolo 22, Dpr 633/1972), potranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati sui corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi effettuati, procedura è prevista dal Dlgs 127/2015 per la semplificazione e la riduzione degli adempimenti da parte dei contribuenti.

Con il Provvedimento del 28 ottobre 2016 n. 182017 sono state definite le regole per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, la modalità per l’esercizio dell’opzione, le informazioni da inviare, il loro formato e i termini di trasmissione, e le regole di approvazione delle componenti hardware e software per garantire la sicurezza (autenticità, integrità e riservatezza) delle notizie comunicate.

L’opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle entrate è esercitata esclusivamente in modalità telematica mediante apposita funzionalità presente nel sito web dell’Agenzia delle entrate, previa autenticazione con le credenziali dei servizi telematici, dal soggetto passivo IVA ovvero da un suo delegato secondo le regole dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

L’opzione deve essere esercitata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della memorizzazione e trasmissione dei dati e ha effetto per l’anno solare in cui ha inizio la memorizzazione e trasmissione dei dati e per i quattro anni solari successivi ad esso; se non revocata, l’opzione si estende di quinquennio in quinquennio. Per i soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno e che intendono esercitare l’opzione sin dal primo giorno di attività, l’opzione ha effetto dall’anno solare in cui è esercitata.