Zone Franche Urbane: niente vincoli alle compensazioni

Con la Risoluzione n. 36/E del 3 aprile scorso, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’applicabilità di alcuni limiti alle compensazioni effettuate per fruire delle agevolazioni fiscali e contributive riconosciute alle imprese che operano nelle Zone Franche Urbane (ZFU). Il documento di prassi precisa che lo scomputo dei versamenti dovuti mediante l’utilizzo dei codici tributo istituiti per le singole Zone Franche ha natura agevolativa e le compensazioni operate dalle imprese, in virtù del meccanismo di funzionamento dell’agevolazione, sono assimilabili alle compensazioni “verticali”, ossia imposta su imposta. Pertanto, ad esse non si applica l’obbligo di apporre il visto di conformità e il divieto di compensare i crediti relativi a imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 euro, che riguardano esclusivamente le compensazioni “orizzontali”. Tali obblighi, tra l’altro, non valgono per i contributi e le agevolazioni erogati sotto forma di credito d’imposta, come appunto nel caso di quelle previste per le ZFU. Inoltre, non si applica il limite di 250mila euro previsto per i crediti agevolativi indicati nel quadro RU della dichiarazione, né quello generale di 700mila euro, in quanto il credito d’imposta deriva dall’applicazione di una disciplina agevolativa sovvenzionale.
 

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