Alluvione Marche: domande assegni FIS entro il 31 ottobre 2022

Con il messaggio 3498-2022  l'Inps ha fornito  le istruzioni per le richieste di cassa integrazione da parte di aziende colpite dall'eccezionale evento meteorologico verificatosi nella  Regione Marche  il  15 e 16 settembre 2022.

I datori di lavoro interessati possono presentare la domanda di accesso alla cassa integrazione salariale ordinaria utilizzando la causale “Incendi – crolli – alluvioni”, che rientra  a norma del dell’articolo 8 del decreto ministeriale 15 aprile 2016, n. 95442, tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE).

Con il messaggio 3811 del 21 ottobre l'istituto chiarisce  anche l'estensione della  semplificazione alle domande di assegno di integrazione salariale, riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali, per eventi oggettivamente non evitabili

Evidenzia in particolare che  per le istanze che come in questo caso hanno  causali riconducibili a eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE), trovano applicazione i seguenti criteri:

  1.  non rileva il requisito dell’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva interessata, alla data di presentazione della domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale;
  2. le istanze devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento quindi ENTRO ottobre 2022 ;
  3. – i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale previsto, per il FIS, dall’articolo 29, comma 8, del D.lgs n. 148/2015, e per i Fondi di solidarietà bilaterali nella misura stabilita dai singoli decreti istitutivi, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 33, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
  4.  l’obbligo dell’informativa sindacale, previsto dall’articolo 14, comma 4, del D.lgs n. 148/2015, non è preventivo ed è sufficiente, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, indicare alle rappresentanze sindacali aziendali  o territoriali, la durata del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e il numero dei lavoratori interessati.

CIGO EONE semplificazioni per alluvione Marche

RELAZIONE TECNICA

Tenuto conto dell’entità dell’evento meteorologico verificatosi nel territorio delle province di Ancona e Pesaro, i datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa  non devono dare dimostrazione degli effetti che l’evento ha determinato sull’attività produttiva dell’azienda, in considerazione dello stato di emergenza dichiarato con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022 Sarà sufficiente nella relazione tecnica:

  1.  descrivere sinteticamente la tipologia delle attività lavorative svolte e 
  2. dichiarare l’avvenuta sospensione delle attività .

CAUSALI

Nel caso in cui persista l'  impraticabilità dei locali, le attività non abbiano potuto riprendere la domanda di cassa integrazione salariale ordinaria può essere presentata con la causale “Impraticabilità locali anche per ordine di Pubblica Autorità”, che godono delle stesse  agevolazioni sopra citate 

i datori di lavoro possono allegare, ove necessario, il verbale o le attestazioni delle Autorità competenti che accertino detta impraticabilità oppure autocertificarlo  

In assenza di documentazione tecnica comunque non provoca il rigetto  dell’istanza, ma solo un supplemento istruttorio da parte dell'INPS

I datori di lavoro interessati possono indicare nella prima richiesta di trattamento una data di ripresa  dell'attività asata su  previsioni  ragionevoli che tengano conto del termine delle operazioni di messa in sicurezza degli stabilimenti  e dei macchinari. Se non fosse poi possibile rispettarla sarà possibile richiedere una proroga senza effetti  sulla  domanda già presentata.

COMUNICAZIONE SINDACALE

Può essere prodotta successivamente dal datore di lavoro, in riscontro alla richiesta di integrazione istruttoria formulata dalla Struttura INPS

Inoltre tale informativa per le imprese del settore edile e lapideo – sia industriali che artigiane –  non è obbligatoria per le  prime 13 settimane di cassa integrazione.