Contributi cooperative agricole: INPS rettifica le aliquote

Con la circolare n. 56 del 10 maggio 2022 l'INPS rettifica le tabelle  dei  contributi previdenziali dovuti dalle  cooperative agricole di cui alla legge n. 240/1984, fornite erroneamente nella precedente  circolare 31 2022

L'istituto  ricorda  che  la legge di  Bilancio 2022 n. 234 2021,  ha previsto che dal 1° gennaio 2022 le cooperative agricole e i loro consorzi  che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci  inquadrati nel settore agricoltura – sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento della NASpI, 

  1. sia per i lavoratori assunti dalla medesima data a tempo indeterminato con la qualifica di operaio agricolo
  2.  sia per quelli assunti in precedenza e ancora in forza al 1 .1.2022

 Per effetto della  novella legislativa, le citate cooperative non sono più assoggettate all’aliquota contributiva del 2,75% della disoccupazione agricola legge 537 1981.

Ciò ha comportato anche la ridefinizione delle contribuzioni alle quali applicare le riduzioni  legge 388-2000  e legge 266-2005 .

In particolare, la riduzione complessiva dell’ulteriore 0,40% si applica:

  •  nella misura dello 0,03% alla contribuzione per maternità dei datori di lavoro agricoli e 
  • per la parte residua dello 0,37% alle contribuzioni da versare con il flusso Uniemens, sezione “Datori di lavoro privati”. 

Nell’ambito di tali  contribuzioni verrà applicato anche l’esonero nella misura dell’1% previsto dalla  legge n. 266/2005, secondo le modalità che saranno indicate in un successivo messaggio.

Come detto vengono modificate le tabelle  n. 4 e n. 7 dell’allegato della circolare n. 31/2022 che riportano la contribuzione da versare per l’anno 2022, rispettivamente per le cooperative agricole e per le cooperative agricole di tipo industriale e le nuove  tabelle (QUI il dettaglio)   prevedono   rispettivamente, le seguenti nuove aliquote complessive:

  • del 30,5830%  per le cooperative agricole 
  • del 33,1830% per le cooperative agricole industriali.

La circolare ricorda infine che l’aliquota contributiva dello 0,30% per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua  è gestita nella sezione del flusso Uniemens dei datori di lavoro privati.