Fondo credito INPS: le istruzioni per l’anticipo di TFS-TFR

il CDA INPS ha deliberato la nuova prestazione di anticipazione ordinaria del Trattamento di Fine Servizio (TFS) e del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) in favore degli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito) e ha fornito le istruzioni operative con la circolare 79 del 7 settembre 2023 

L'istituto chiarisce che l'anticipo del TFR TFS  per un rapporto di lavoro concluso può essere richiesta dalle seguenti categorie di beneficiari 

  • titolari di pensione diretta che abbiano confermato e ottenuto l’adesione alla Gestione Unitaria per il periodo di pensione;
  • soggetti cessati dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione e titolari di nuovo impiego che risultino nuovamente iscritti alla Gestione Unitaria;
  • personale militare in ausiliaria che risulta iscritto alla Gestione Unitaria.

Fondo credito INPS: Importo massimo e interessi 

L’anticipazione può essere richiesta per l’intero importo del TFS/TFR maturato, disponibile e esigibile dopo almeno 6 mesi dalla data della domanda e viene erogato per il corrispondente importo al netto degli interessi dell’intero ammortamento e delle spese amministrative.

ATTENZIONE Prima della materiale erogazione delle somme, l’INPS provvede ad accertare la presenza di eventuali debiti nei confronti dell’Istituto o dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Sull’importo erogato a titolo di anticipazione del TFS/TFR è applicato un tasso di interesse nominale fisso in regime di capitalizzazione semplice pari attualmente all’1% annuo. L’INPS si riserva la facoltà di aggiornare con proprio provvedimento il tasso di interesse applicato.

 Modalità di presentazione della domanda

La domanda di anticipazione ordinaria del TFS/TFR da parte degli iscritti alla Gestione unitaria deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, accedendo al relativo servizio dal sito istituzionale dell’INPS, digitando, nella Home Page, alla funzione “Cerca”:

Anticipazione ordinaria TFR per gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito)”;

“Anticipazione ordinaria TFS per gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito)”.

Il richiedente deve specificare nella domanda se l’anticipazione del TFS/TFR è richiesta per l’intero ammontare o per una quota, indicandone in tal caso l’importo; deve, inoltre, dichiarare se il TFS/TFR maturato è corrisposto a seguito di cessazione dal servizio con diritto a pensione o cessazione dal servizio senza diritto a pensione ed eventuale nuovo impiego con iscrizione alla Gestione unitaria

L’iscritto, oltre alla presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, deve dichiarare di essere a conoscenza delle conseguenze relative a dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi, nonché di conoscere e accettare integralmente le disposizioni del Regolamento